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Bonus facciate, come funziona? Le novità introdotte dalla proroga a tutto il 2022

Tutto quello che devi sapere sul bonus facciate 2022. La buona notizia è che l’agevolazione è stata prorogata con la legge di bilancio 2022, ma la cattiva notizia è che la detrazione scende dal 90% al 60%.  Scopriamo insieme come funziona il bonus facciate 2022 e come ottenerlo in vista dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione.

Bonus facciate 2022: le spese ammissibili

Secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi sulle

  • strutture opache della facciata,
  • su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
  • Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate 2022: a chi spetta?

Possono usufruire del bonus facciate 2022 tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Possono dunque fruire dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Cessione del credito e sconto in fattura

Come ormai siamo stati abituati dalle ultime leggi di bilancio, i contribuenti hanno diversi modi per ammortizzare le spese.  Il Bonus Facciate 2022 ammette la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la detrazione diretta, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Detrazione diretta

Il sistema classico è la detrazione diretta con la Dichiarazione dei Redditi, con ripartizione di 10 quote di pari importo per 10 anni.

Cessione del credito

Si può anche scegliere di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. La cessione può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) oppure istituti di credito e intermediari finanziari.

Sconto in fattura

Questa interessante opzione non è altro che uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Bonus facciate: documentazione necessaria

La legge di bilancio 2022  ha introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese.

I documenti da conservare, nel caso vengano richiesti successivamente per eventuali controlli sono:

  • Fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • Ricevute dei bonifici relativi ai pagamenti;
  • Titolo abilitativo in base alla tipologia di interventi da effettuare. Se l’intervento non necessita di autorizzazioni edilizie, si dovrà comunque possedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il tecnico abilitato assevera la congruità di lavori e spese, e in cui dev’essere indicata la data di inizio lavori;
  • Copia della richiesta di accatastamento dell’immobile, qualora la registrazione al Catasto fosse ancora in fase di approvazione;
  • Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • Copia della delibera assembleare e copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora gli interventi abbiano interessato le parti comuni di un edificio condominiale;
  • Dichiarazione di consenso agli interventi da parte del proprietario dell’immobile, qualora a sostenere le spese e a richiedere il beneficio sia il detentore o i familiari conviventi del proprietario/detentore;
  • Copia del visto di conformità, se si accede al bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito.
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Parere del Fisco sul Superbonus 110%: beneficiari e tipologie di immobile

Parere del Fisco sul Superbonus 110%: beneficiari e tipologie di immobile

Dopo la notizia del rinnovo dell’incentivo per tutto il 2022, torniamo a parlare del Superbonus 110% per chiarire quali siano i potenziali beneficiari e a quali tipologie di immobile possano essere oggetto di interventi. Come ormai noto, il maxi-incentivo è aperto a una vasta platea di possibili beneficiari mentre, riguardo alle tipologie di immobili, ammette esclusivamente quelle residenziali.

Analizzando un recente parere dell’Agenzia delle Entrate, faremo un breve riepilogo sui requisiti necessari per accedere al Superbonus 110% e sul funzionamento dell’incentivo in generale, integrando anche degli specifici chiarimenti.

Beneficiari e Immobili: a chi spetta il Superbonus 110%?

L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 804 del 10 dicembre 2021 ricorda quali siano gli effettivi beneficiari del maxi-incentivo e le tipologie di edificio sulle quali possono operare.

Possono usufruire del Superbonus 110%:

  1. Condomini, per:
  • Interventi trainanti e trainati sulle parti comuni.
  • Solo interventi trainati sulle singole unità immobiliari.
  1. Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni), per intervenire su:
  • Singole unità immobiliari indipendenti;
  • Edifici unifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, ma solo se le unità sono funzionalmente indipendenti e se sono dotate di uno o più accesso autonomi dall’esterno.
  1. IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti analoghi per intervenire su immobili:
  • Di loro proprietà;
  • Di edilizia residenziale pubblica che gestiscono per conto del Comune.
  1. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci.
  2. ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, correttamente iscritte agli appositi registri.
  3. Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  4. Titolari di reddito d’impresa, arte o professione, solo:
  • Se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale;
  • Per eseguire interventi trainanti e trainati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Superbonus 110% e titolari diritti reali: i requisiti obbligatori

Il Superbonus 110%  può essere richiesto anche da chi detiene l’immobile oggetto di interventi in qualità di titolare di diritti reali di godimento. La locazione, essendo appunto un diritto reale, rende possibile la richiesta dell’incentivo, a patto che:

  • Esista un contratto di locazione correttamente registrato;
  • Siano gli stessi locatari a sostenere le spese;
  • Il proprietario (ovvero l’IPAB istante) rilasci una dichiarazione di consenso per gli interventi;
  • Risultino rispettati tutti i requisiti richiesti sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli volti alla riduzione del rischio sismico.

Superbonus in condominio misto e Bonus Casa con opzioni alternative

Per le strutture riconosciute come condominio misto (ovvero in parte residenziale e in parte commerciale), ci sono delle precisazioni da fare. Per far sì che i locatari dei negozi possano partecipare alle spese per gli interventi trainanti e trainati, è obbligatorio dimostrare che più del 50% della Superficie Disperdente Lorda è adibita ad uso residenziale. Non sarà possibile invece conseguire interventi trainati che riguardino le singole unità commerciali.

Per quanto riguarda invece la possibilità per l’istante di usufruire, in alternativa al Superbonus 110%, del Bonus Facciate, dell’Ecobonus o del Sismabonus, si fa presente che i tre incentivi citati ammettono tra i potenziali beneficiari anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. L’Agenzia delle Entrate fa presente anche che i tre incentivi sopra elencati rientrano tra quelli che danno la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

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