barriere architettoniche

Bonus barriere architettoniche: fino a 50.000 euro di incentivi

La Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti. Questa agevolazione è particolarmente interessante perché riguarda tutte le categorie di immobili, sia per i privati che per le imprese.

Lo scopo di questo bonus statale è quello di aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (come gradini, scale, porte strette, etc) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni private che sui luoghi di lavoro. In questo articolo cercheremo di approfondire il tema del Bonus barriere architettoniche 2023.

C0s’è il Bonus barriere architettoniche 2023

Il bonus barriere architettoniche in sostanza è una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati, come anticipato, al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento alle persone affette da disabilità motoria, ma anche per l’installazione di ascensori o montascale. L’incentivo è attivo per lavori effettuati da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese, esercenti arti e professioni.

Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Cosa sono le “barriere architettoniche”?

Innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per “barriera architettonica”. Con questa definizione si intendono tutti gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la mobilità delle persone, in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Anche la mancanza di segnalazioni o accorgimenti per facilitare orientamento e movimento a persone ipovedenti o sorde rientrano nella categoria. Inoltre, anche un posizionamento ragionato di interruttori, pulsantiere, citofoni e apparecchiature elettroniche può rientrare nella definizione di “abbattimento” delle barriere architettoniche.

Chi può richiedere il Bonus barriere architettoniche 2023

L’agevolazione può essere richiesta da chiunque (privati e imprese) possa dimostrare di aver effettuato spese volte ad eliminare le barriere architettoniche da un edificio. L’Agenzia delle Entrate ha specificato i seguenti soggetti beneficiari:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Le spese ammissibili sono gli interventi edilizi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche (rampe, ascensori, piattaforme elevatrici, adeguamento dei bagni, impianti elettrici e citofoni posizionati ad altezza corretta, etc), gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, ma anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali in caso di sostituzione di impianti preesistenti. Attenzione, però: il bonus è valido per gli edifici già esistenti e non sono agevolabili le opere, anche se effettuate allo stesso scopo, riguardanti immobili di nuova costruzione.

Come richiedere il Bonus barriere architettoniche 2023

Come per le altre agevolazioni fiscali legate all’edilizia, anche per questo bonus si possono portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, al 75% per cinque anni  le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. In alternativa c’è la possibilità – ove ammissibile – di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Read more

Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

Read more