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APE: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è regolato dal Decreto Legge 63, emanato nel 2013, che ha introdotto diversi obblighi di legge in materia di efficientamento energetico degli immobili. La normativa di riferimento si allinea alle linee guida europee in ambito energetico e si inserisce in un contesto di più ampio respiro, illustrando e disciplinando misure tese alla tutela dell’ambiente e alla preservazione delle risorse naturali.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’attestazione di prestazione energetica è una certificazione, rilasciata da un professionista abilitato in merito, che elenca tutte le caratteristiche di un determinato immobile relativamente alle prestazioni energetiche dell’edificio, che vengono espresse mediante una scala di valori espresse in lettere dell’alfabeto (dalla A alla G). La scala si sviluppa infatti con 10 valori possibili. Il valore più alto è A4, primo gradino della graduatoria, fino alla lettera G che esprime, al contrario l’ultimo valore disponibile.

Ogni classe si caratterizza per un intervallo di consumo energetico, attraverso l’indice di prestazione energetica globale (EPgl: kWh al metro quadro per anno), necessario per riscaldare l’ambiente d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda sanitaria, illuminarlo e ventilarlo.

Andiamo a vedere, nella tabella di classificazione energetica degli edifici, le fasce di consumo di ciascuna classe:

  • Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl
  • Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl
  • Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl
  • Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl
  • Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl
  • Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl
  • Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl
  • Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl
  • Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl
  • Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Come viene redatto il certificato APE?

L’emissione della certificazione energetica APE è riservata, esclusivamente, a professionisti accreditati, ossia certificatori APE (possono essere geometri, ingegneri o architetti) che hanno una formazione specifica nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Il tecnico che rilascia la certificazione APE è responsabile in sede civile e penale della veridicità di quanto redatto.

Prima di redigere il documento il certificatore è tenuto a compiere tutta una serie di attività propedeutiche al rilascio dell’APE. Come prima cosa deve essere effettuato un sopralluogo nell’immobile oggetto di certificazione. Il tecnico inoltre dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa all’impiantistica presente. Tra i documenti che il certificatore richiede ai proprietari dell’immobile ci sono le schede tecniche degli impianti, i dati catastali e tutti gli altri documenti utili alla stima del consumo energetico dei vari impianti.

Viene valutata anche l’eventuale presenza di impianti di produzione energetica alternativa, il tipo di infissi e il grado di efficienza degli impianti di riscaldamento.

Una volta completata la raccolta di tutte queste informazioni, il tecnico potrà effettuare i calcoli che permetteranno di elaborare la certificazione APE.

Quando serve presentare l’APE?

I passaggi di proprietà di un immobile che prevedano il pagamento di un corrispettivo economico (ad esempio la compravendita di un edificio) devono essere accompagnati dalla certificazione energetica APE, che viene allegata all’atto notarile. L’attestato è necessario anche nel caso in cui l’edificio sia oggetto di un annuncio di vendita pubblicato su un qualsiasi mezzo informativo.

L’APE è obbligatoria anche in caso di locazione dell’immobile e per edifici aperti al pubblico (sia in affitto che di proprietà).

Infine, ogni fabbricato di nuova costruzione deve essere accompagnato dall’APE, obbligatoria anche in caso di ristrutturazione (in particolare, per gli interventi edilizi che interessano oltre il 25% della superficie immobiliare).

Certificazione energetica: quanto costa?

Arriviamo alla domanda che tutti si faranno a questo punto. Quanto costa la certificazione energetica? Non è possibile fornire un’indicazione esatta, dal momento che non esiste un listino univoco e valido per tutti i professionisti del settore. Ogni professionista ha il suo prezzo, ma è comunque possibile stimare la spesa, mediando i costi attuali del mercato: il costo di un’APE, per un appartamento classico, si aggira attorno ai 300 euro.

Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è un impianto di riscaldamento valido per accedere alle agevolazioni?

Il Superbonus 110% ammette la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come intervento trainante. Questo significa che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare altri interventi trainati da quello principale.

Come già visto nei nostri precedenti articoli sul Superbonus, il criterio fondamentale da rispettare è che, in seguito ai lavori edilizi, l’edificio consegua un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe). Un altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto di riscaldamento. Ma il camino, probabilmente il sistema di riscaldamento tradizionalmente più utilizzato in Sardegna, può essere considerato tale?

Requisiti dell’impianto di riscaldamento esistente

L’impianto di riscaldamento presente nell’edificio prima dei lavori dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Sardegna risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata e definita in questo modo (art. 3, lettera c): “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Eliminato, dunque, rispetto alle normative precedenti, qualunque riferimento alla potenza nominale dell’impianto.

Superbonus 110%: il camino rientra nella definizione di impianto di riscaldamento?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020 lasciava spazio ad alcuni dubbi. Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito ulteriormente quali tipologia di installazioni rientrano nelle agevolazioni fiscali. È stato infatti chiarito che “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»” e inoltre che “per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Superbonus 110%, in arrivo la proroga fino al 2023

Il Superbonus 110% è indubbiamente la misura che, più di qualunque altra, ha concesso all’edilizia italiana (e all’economia in generale, grazie al notevole indotto) di tornare a respirare, in seguito all’emergenza sanitaria e ai vari lockdown che hanno fermato le attività a più riprese.

La misura risulta in scadenza al 31 dicembre, ma negli ultimi giorni da Palazzo Chigi sono filtrate notizie di una proroga del Superbonus 110% al 2023. Il Governo ha infatti già confermato con certezza che il maxi-incentivo rimarrà valido almeno fino al 2023, ma la notizia diventerà ufficiale solo con la Legge di Bilancio 2022. Il Governo Draghi ha dunque deciso di destinare le risorse assegnate dall’UE per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan italiano) anche agli incentivi per l’edilizia.

Superbonus 110%: come funziona

Vi ricordiamo che il Superbonus 110% è un’agevolazione che porta fino al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, d’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus 110%: lavori ammissibili all’incentivo

L’agevolazione statale prevede che gli aventi diritto effettuino degli interventi di riqualificazione (detti principali o trainanti) come:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici
  • Oltre agli interventi principali, rientrano nel superbonus 110% anche le spese sostenute per lavori eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In particolare, è possibile far rientrare nell’agevolazione anche:
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Superbonus 110%: chi può richiederlo

I soggetti che possono richiedere il Superbonus sono:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • condomini
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: detrazione e cessione del credito

La detrazione si applica nella misura del 110% ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 (questa scadenza cambierà, probabilmente, con la proroga al 2023 in legge di bilancio) in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa, gli aventi diritto possono optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

È possibile ottenere maggiori informazioni e rimanere aggiornati su tutte le informazioni inerenti le agevolazioni fiscali consultando la pagina dedicata al Superbonus 110% sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus casa, ristrutturazione e mobili: ecco tutti gli incentivi in scadenza il 31 dicembre

Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Mobili, Bonus Idrico, Bonus Verde, Bonus Ristrutturazione: sono diverse le agevolazioni previste dal Governo in scadenza il prossimo 31 dicembre. In attesa di eventuali proroghe, che potrebbero arrivare con la nuova Legge di Bilancio, andiamo a vedere quali sono tutti gli incentivi fiscali in scadenza a fine 2021.

Bonus Facciate: detrazione del 90%

Misura in scadenza il 31 dicembre 2021 anche il Bonus Facciate: detrazioni al 90% per i costi sostenuti per il rifacimento delle facciate degli immobili, compresi gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi solo i lavori sulle facciate visibili da suolo pubblico o dalla strada.

Ecobonus: detrazione fino all’85%

Scadrà il 31 dicembre 2021 anche per l’Ecobonus, il bonus per i costi sostenuti dai contribuenti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli immobili. Questa misura prevede una percentuale che varia in base agli interventi da fare e al tipo di immobile, sconti che in casi particolari possono arrivare fino all’85%.

Bonus Mobili: detrazione IRPEF del 50%

Il  31 dicembre 2021 scade il Bonus Mobili, che prevede una detrazione IRPEF del 50% sui costi sostenuti per acquistare grandi elettrodomestici e mobili (cucine, divani, camere da letto, living, etc) di case oggetto di ristrutturazione. Si può portare in detrazione una spesa fino a 16.000 euro, con un risparmio quindi fino a 8.000 euro.

Bonus Idrico: detrazione fino a 1.000 €

Il Bonus Idrico è pensato per sostituire i sanitari con apparecchiature nuove a scarico ridotto e per la sostituzione di colonne doccia e soffioni con strumenti a limitazione di flusso di acqua L’agevolazione fiscale, valida fino a 1.000 euro, si può richiedere una sola volta e per un immobile soltanto. Le domande si possono trasmettere entro la fine di ottobre, con i contributi assegnati in base all’ordine di invio della richiesta.

Bonus Verde: detrazione al 36%

Un’altra forma di bonus che scadrà il prossimo 31 dicembre è il Bonus Verde, una detrazione del 36% utilizzabile per i costi sostenuti per gli impianti per irrigare e per le spese relative agli interventi mirati alla sistemazione del verde (sistemazione a verde di aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi).

Bonus Ristrutturazione 50%: nel 2022 detrazione al 36%?

Per capire l’entità delle spese detraibili con il Bonus Ristrutturazione (sfruttabile per il rifacimento dei bagni o degli impianti domestici e per gli interventi utili a eliminare le barriere architettoniche) bisognerà attendere eventuali proroghe. I provvedimento originario ha previsto una detrazione del 36% ma dalla Legge di Bilancio 2012 in poi, la detrazione è stata portata al 50%, incentivo prorogato poi di anno in anno. Dunque, fino al 31 dicembre 2021 è possibile usufruire dell’agevolazione al 50% mentre dal 2022,  se non ci saranno proroghe, la detrazione si abbasserà al 36% e sarà valida per le spese fino a 48.000 euro.