Intervenire sull’involucro edilizio per migliorare l’isolamento termico è una delle soluzioni più efficaci per ridurre il consumo energetico e aumentare il comfort abitativo. Anche in Sardegna, tetti, pareti e pavimenti rappresentano i punti critici principali da cui si disperde il calore in inverno e si accumula in estate, con un impatto diretto sulle bollette e sull’efficienza complessiva della casa.

Per tutto il 2025, grazie all’Ecobonus, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 65% per i lavori di coibentazione su edifici esistenti, purché vengano rispettati specifici requisiti tecnici e il miglioramento energetico sia effettivo e documentato.

Superfici coibentabili e limiti di detrazione

La normativa riconosce la detrazione per gli interventi di coibentazione delle strutture opache che delimitano il volume riscaldato dell’edificio. Sono quindi agevolabili:

  • Pareti esterne (strutture opache verticali);

  • Coperture e sottotetti, nonché pavimenti verso l’esterno, locali non riscaldati o il terreno (strutture opache orizzontali).

L’obiettivo dell’intervento è ridurre la trasmittanza termica delle superfici, ovvero la capacità di dispersione del calore. Per questo è necessario impiegare materiali isolanti certificati, conformi ai valori limite di legge, variabili in base alla zona climatica.

L’art. 1, comma 345 della Legge 296/2006 stabilisce che la detrazione per la coibentazione ammonta al 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per singola unità immobiliare. Lo stesso limite si applica alle parti comuni condominiali, con ripartizione tra i condòmini.

Per la sostituzione di infissi e serramenti, la detrazione scende al 50%, mentre resta al 65% per cappotti termici e isolamenti di tetti e pavimenti. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, accatastati (o in corso di accatastamento) e dotati di impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile.

Requisiti tecnici minimi e materiali isolanti ammessi

Per accedere alla detrazione è indispensabile rispettare i valori limite di trasmittanza termica (U) previsti dalla normativa, certificati da un tecnico abilitato. I principali riferimenti normativi sono:

  • il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 (per lavori antecedenti il 6 ottobre 2020);

  • il Decreto MISE 6 agosto 2020, che nell’Allegato E – Tabella 1 stabilisce i valori di trasmittanza massima in funzione della zona climatica.

Il tecnico (ingegnere, architetto o geometra) deve asseverare il rispetto dei requisiti e trasmettere la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Sono ammessi tutti i materiali isolanti che rispettano il Regolamento UE n. 305/2011 (CPR) e possiedono marcatura CE:

  • Sintetici: polistirene, poliuretano, polietilene espanso;

  • Minerali: lana di roccia, lana di vetro, perlite, vermiculite;

  • Naturali ed ecologici: fibra di legno, sughero, canapa, lana di pecora, cellulosa.

L’intervento può essere eseguito con cappotto termico esterno, isolamento interno (in presenza di vincoli architettonici) o isolamento in intercapedine. Sono comprese anche le opere accessorie, come rifacimento degli intonaci o sistemazione dei serramenti, purché funzionali alla coibentazione.

Spese ammissibili e documentazione necessaria

Per ottenere la detrazione del 65%, è fondamentale che tutte le spese siano pertinenti, documentate e pagate correttamente. Le spese detraibili comprendono:

  • fornitura e posa in opera del materiale isolante;

  • demolizioni, ricostruzioni e opere murarie collegate;

  • ponteggi e dispositivi di sicurezza;

  • spese professionali per progettazione, asseverazioni, direzione lavori;

  • redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento;

  • IVA, imposte di bollo, diritti comunali e collaudi finali.

Anche i materiali acquistati separatamente dal committente sono detraibili, se installati da operatori qualificati e correttamente fatturati.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale parlante, indicando:

  • la causale del versamento con riferimento alla Legge 296/2006, art. 1 comma 345;

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori.

I titolari di reddito d’impresa possono utilizzare mezzi di pagamento tracciabili ordinari.

La documentazione da conservare comprende:

  • fatture e ricevute dei bonifici;

  • asseverazione tecnica e APE;

  • ricevuta dell’invio all’ENEA;

  • eventuali CILA o SCIA;

  • documentazione fotografica prima e dopo i lavori.

L’assenza anche di uno solo di questi documenti può far decadere il diritto alla detrazione.

Cumulabilità con altri bonus edilizi

L’Ecobonus 65% per la coibentazione può essere compatibile con altri incentivi, ma non per le stesse spese. In particolare:

  • non è cumulabile con il Superbonus 110% o 90% per lo stesso intervento;

  • non è cumulabile con altri contributi pubblici se riguardano le stesse voci di spesa;

  • è ammessa la cumulabilità parziale per lavori distinti e contabilmente separati (es. Ecobonus per coibentazione + Bonus Ristrutturazioni 50% per lavori interni).

Coibentazione con Global Società Cooperativa: efficienza e competenza

Affidarsi a un’impresa qualificata come Global Società Cooperativa significa realizzare interventi di coibentazione a regola d’arte, nel pieno rispetto delle normative tecniche e dei requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali.

L’azienda, certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, garantisce qualità dei materiali, professionalità nelle lavorazioni e assistenza completa nella gestione della documentazione tecnica e fiscale necessaria per l’Ecobonus 2025.

Dal cappotto termico alla coibentazione del tetto o del solaio, Global Società Cooperativa opera in tutta la Sardegna con un approccio orientato all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, contribuendo a ridurre i consumi e migliorare il comfort abitativo delle abitazioni e degli edifici pubblici.

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