Ristrutturazioni edilizie, restauri, efficientamento energetico, recupero o tinteggiatura delle facciate esterne, ma anche sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore. Questi alcuni degli interventi sui quali è possibile beneficiare del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le misure del Governo interesseranno i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica delle abitazioni delle famiglie italiane. Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del Superbonus 110%, bonus che potrà essere portato in detrazione fiscale in 5 anni oppure ottenuto come sconto in fattura, con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, oppure a banche o altri intermediari finanziari.

I lavori espressamente citati dal Decreto Rilancio sono quelli che hanno a che fare con l’efficientamento energetico dell’edificio o il suo adeguamento a norme antisismiche. In particolare: coibentazione termica dell’edificio (spesa massima 60.000 euro per ogni unità immobiliare); installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza in condominio (spesa massima 30.000 euro); installazione di caldaie ad alta efficienza (per le abitazioni principali). Questi tre lavori sono cumulabili. La condizione per accedere all’agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento del rendimento energetico.

Non è previsto il superbonus per qualsiasi intervento. Ad esempio il rifacimento dell’impianto idrico, oppure ristrutturare un bagno o abbattere una parete nell’abitazione non rientrano nei benefici dell’ultimo decreto. Per questo tipo di interventi, però, esiste da anni il “bonus ristrutturazione” che prevede detrazioni del 50% diluite in 10 anni.

Edilizia: quali lavori sono detraibili?

  • Ristrutturazioni edilizie: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. In sintesi, i lavori a cui si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96.000 euro previsti dall’ articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.
  • Efficienza energetica: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento. Sono gli interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013.
  • Lavori antisismici: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter dl 63/2013.

Su ognuna di queste lavorazioni, il contribuente potrà applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50% e via dicendo, a ognuno dei lavori si applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Entro il 1° Luglio è comunque atteso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative.