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Riscaldamento a pavimento: funzionamento, vantaggi e costi

Il riscaldamento a pavimento è una soluzione particolarmente richiesta perché consente di fare a meno dei classici termosifoni da parete o di altri impianti di riscaldamento (stufe, termocamini, splitter, etc) che occupano spazio e metri quadri preziosi, specie negli appartamenti più piccoli. Con questo tipo di riscaldamento si può ottenere una maggiore superficie vivibile in cui posizionare l’arredamento oppure per evitare “elementi di disturbo” al look della nostra abitazione.

Perché scegliere il riscaldamento a pavimento?

Questo tipo di impianto funziona a basse temperature, per questo il consumo energetico è molto basso rispetto ai sistemi tradizionali. Anche dal punto di vista ambientale, tema molto sentito negli ultimi anni, è vantaggioso per ridurre le emissioni di CO2.

Inoltre il riscaldamento a pavimento si installa uniformemente sotto le pianelle di una stanza (diversamente dai radiatori che solitamente si installano sotto alle finestre), consentendo di  distribuire il calore in modo uniforme in tutta lo spazio. Inoltre, se si ha già in mente la disposizione dell’arredamento, si possono escludere a priori aree che sappiamo saranno occupate da mobili o elettrodomestici, per risparmiare ulteriormente.

Vantaggi del riscaldamento a pavimento

Come anticipato, la distribuzione del calore in modo uniforme in ogni stanza è sicuramente il vantaggio principale rispetto a quanto faccia un singolo radiatore o una stufa, che creano differenze di temperatura tra zone diverse delle stanze o della casa. Il funzionamento a basse temperature poi riduce notevolmente il costo in bolletta. Essendo installato in maniera “invisibile” permette l’installazione con ogni tipo di pavimentazione (pietra, parquet, piastrelle e anche moquette) e di salvaguardare il design della casa, eliminando gli antiestetici radiatori e/o unità esterne.

Bisogna però ricordare che questo tipo di riscaldamento – proprio a causa delle basse temperature – entra a pieno regime più lentamente rispetto alle alternative: per questo è consigliabile programmare (con un timer) le accensioni e gli spegnimenti durante le ore della giornata in cui si è presenti in casa.

Tipi di riscaldamento a pavimento: umido o a secco

Esistono due tipi di riscaldamento a pavimento: quello ad acqua (umido) e quello elettrico (a secco). Il primo utilizza delle particolari tubature sottili flessibili (senza giunzioni) per creare una serpentina in cui scorre acqua calda alimentata da una caldaia. Il riscaldamento elettrico invece riscalda i pavimenti tramite cavi montati sotto la sua superficie. I cavi possono essere a filo sciolto, a stuoia e a tappetino in lamina.

Qual è la temperatura del riscaldamento a pavimento?

La risposta a questa domanda non è univoca: può variare in base alla casa e alla temperatura desiderata dagli inquilini. Un buon compromesso è quello di regolare la temperatura a circa 21-22°C per le zone giorno e 18-19°C per le camere da letto.

Quanto costa il riscaldamento a pavimento?

I prezzi per l’istallazione di questa tipologia di riscaldamento dipendono da svariati fattori. Il costo è decisamente più basso se si sta costruendo una nuova casa ex novo. I prezzi della manodopera edile salgono quando si installa il riscaldamento a pavimento in una casa esistente, perché si deve asportare la vecchia superficie piastrellata e, dopo aver creato l’impianto radiante, coprirla di nuovo.

Il prezzo varia naturalmente anche in base alla superficie: ad esempio se è presente in un’unica stanza, oppure se l’appartamento si trova è al piano terra o distante alla caldaia. Generalmente un impianto ad acqua è più costoso rispetto ad un impianto elettrico, anche se quest’ultimo è difficile da gestire poiché i prezzi al consumo dell’energia sono fino a 3 o 4 volte più alti.

I prezzi sono molto variabili, quindi. Possono partire dai 30 euro al mq per le soluzioni più economiche, fino ad arrivare ai 110 euro al mq. Il prezzo medio oscilla dai 70 ai 90 euro al mq, iva esclusa.

Bonus facciate: come effettuare i pagamenti per avere accesso alle detrazioni?

Per accedere al Bonus facciate si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti per le altre detrazioni fiscali? La conferma arriva nella risposta ad un quesito pubblicato su Fisco Oggi, il giornale online dell’Agenzia delle Entrate .

Tra le domande frequenti dei cittadini, infatti, si annovera spesso il dubbio su quale tipologia di bonifico sia necessario utilizzare per i pagamenti da portare in detrazione fiscale, dal momento che diverse banche prevedono fino a quattro tipologie di bonifico (Ristrutturazione edilizia, Ecobonus 110, Bonus sisma, Bonus mobili) ma non un modello specifico per il Bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate conferma e ribadisce l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti per le spese da portare in detrazione mediante bonifico bancario, a prescindere dal tipo di intervento rischiesto. Per quanto riguarda il bonus facciate, si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti dagli istituti bancari ai fini dell’Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È opportuno ricordare che nel bonifico va sempre riportato il codice fiscale del beneficiario della detrazione (quindi di chi effettua il pagamento) e la Partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (l’impresa edile o la ditta che effettua i lavori). Inoltre è necessario indicare, nella causale del versamento, gli estremi della Legge 160/2019.

In alcuni casi potrebbe non essere possibile indicare gli estremi della legge. Come comportarsi? L’Agenzia delle Entrate risolve anche questo quesito. “Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.

Bonus facciate, attenzione alla scadenza!

La proroga del Bonus facciate sta generando aspri scontri tra il Governo e gli operatori del settore. L’esecutivo infatti avrebbe intenzione di non prorogare la detrazione. Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha invece dichiarato che “la misura è fondamentale per il decoro urbano” e ha annunciato battaglia affinché la misura venga prorogata.

Nel frattempo, si apre uno spiraglio grazie all’intervento il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prospettato un sistema per aggirare parzialmente l’ostacolo: pagare anticipatamente i lavori entro il 31 dicembre 2021 e realizzarli nel 2022. Un escamotage che – a monte di un pagamento anticipato – consentirebbe di usufruire delle detrazioni anche nel 2022.

APE: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è regolato dal Decreto Legge 63, emanato nel 2013, che ha introdotto diversi obblighi di legge in materia di efficientamento energetico degli immobili. La normativa di riferimento si allinea alle linee guida europee in ambito energetico e si inserisce in un contesto di più ampio respiro, illustrando e disciplinando misure tese alla tutela dell’ambiente e alla preservazione delle risorse naturali.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’attestazione di prestazione energetica è una certificazione, rilasciata da un professionista abilitato in merito, che elenca tutte le caratteristiche di un determinato immobile relativamente alle prestazioni energetiche dell’edificio, che vengono espresse mediante una scala di valori espresse in lettere dell’alfabeto (dalla A alla G). La scala si sviluppa infatti con 10 valori possibili. Il valore più alto è A4, primo gradino della graduatoria, fino alla lettera G che esprime, al contrario l’ultimo valore disponibile.

Ogni classe si caratterizza per un intervallo di consumo energetico, attraverso l’indice di prestazione energetica globale (EPgl: kWh al metro quadro per anno), necessario per riscaldare l’ambiente d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda sanitaria, illuminarlo e ventilarlo.

Andiamo a vedere, nella tabella di classificazione energetica degli edifici, le fasce di consumo di ciascuna classe:

  • Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl
  • Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl
  • Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl
  • Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl
  • Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl
  • Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl
  • Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl
  • Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl
  • Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl
  • Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Come viene redatto il certificato APE?

L’emissione della certificazione energetica APE è riservata, esclusivamente, a professionisti accreditati, ossia certificatori APE (possono essere geometri, ingegneri o architetti) che hanno una formazione specifica nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Il tecnico che rilascia la certificazione APE è responsabile in sede civile e penale della veridicità di quanto redatto.

Prima di redigere il documento il certificatore è tenuto a compiere tutta una serie di attività propedeutiche al rilascio dell’APE. Come prima cosa deve essere effettuato un sopralluogo nell’immobile oggetto di certificazione. Il tecnico inoltre dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa all’impiantistica presente. Tra i documenti che il certificatore richiede ai proprietari dell’immobile ci sono le schede tecniche degli impianti, i dati catastali e tutti gli altri documenti utili alla stima del consumo energetico dei vari impianti.

Viene valutata anche l’eventuale presenza di impianti di produzione energetica alternativa, il tipo di infissi e il grado di efficienza degli impianti di riscaldamento.

Una volta completata la raccolta di tutte queste informazioni, il tecnico potrà effettuare i calcoli che permetteranno di elaborare la certificazione APE.

Quando serve presentare l’APE?

I passaggi di proprietà di un immobile che prevedano il pagamento di un corrispettivo economico (ad esempio la compravendita di un edificio) devono essere accompagnati dalla certificazione energetica APE, che viene allegata all’atto notarile. L’attestato è necessario anche nel caso in cui l’edificio sia oggetto di un annuncio di vendita pubblicato su un qualsiasi mezzo informativo.

L’APE è obbligatoria anche in caso di locazione dell’immobile e per edifici aperti al pubblico (sia in affitto che di proprietà).

Infine, ogni fabbricato di nuova costruzione deve essere accompagnato dall’APE, obbligatoria anche in caso di ristrutturazione (in particolare, per gli interventi edilizi che interessano oltre il 25% della superficie immobiliare).

Certificazione energetica: quanto costa?

Arriviamo alla domanda che tutti si faranno a questo punto. Quanto costa la certificazione energetica? Non è possibile fornire un’indicazione esatta, dal momento che non esiste un listino univoco e valido per tutti i professionisti del settore. Ogni professionista ha il suo prezzo, ma è comunque possibile stimare la spesa, mediando i costi attuali del mercato: il costo di un’APE, per un appartamento classico, si aggira attorno ai 300 euro.

Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è un impianto di riscaldamento valido per accedere alle agevolazioni?

Il Superbonus 110% ammette la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come intervento trainante. Questo significa che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare altri interventi trainati da quello principale.

Come già visto nei nostri precedenti articoli sul Superbonus, il criterio fondamentale da rispettare è che, in seguito ai lavori edilizi, l’edificio consegua un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe). Un altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto di riscaldamento. Ma il camino, probabilmente il sistema di riscaldamento tradizionalmente più utilizzato in Sardegna, può essere considerato tale?

Requisiti dell’impianto di riscaldamento esistente

L’impianto di riscaldamento presente nell’edificio prima dei lavori dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Sardegna risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata e definita in questo modo (art. 3, lettera c): “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Eliminato, dunque, rispetto alle normative precedenti, qualunque riferimento alla potenza nominale dell’impianto.

Superbonus 110%: il camino rientra nella definizione di impianto di riscaldamento?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020 lasciava spazio ad alcuni dubbi. Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito ulteriormente quali tipologia di installazioni rientrano nelle agevolazioni fiscali. È stato infatti chiarito che “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»” e inoltre che “per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.