Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.