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Trasformare la vasca in doccia: permessi e incentivi per la ristrutturazione del bagno

Negli ultimi anni si sente spesso parlare della necessità di ottimizzare i consumi e gli spazi dentro le nostre abitazioni. Anche la stanza da bagno è sempre al centro di razionalizzazioni per ottenere una maggiore vivibilità e accessibilità dell’appartamento sul lungo periodo, tenendo conto delle necessità di ogni età, dai bambini ai più anziani.

E proprio pensando alle esigenze misurabili in base alle età degli inquilini, la vasca da bagno probabilmente è l’elemento che – col passare degli anni – da esigenza primaria diventa un inutile ingombro. Utilissima quando si hanno bambini piccoli (per il bagnetto e per lavare giochi e indumenti ingombranti) diventa via via un ostacolo e, con l’avvicinarsi della terza età, una vera e propria barriera architettonica.

Per questo motivo eliminare la vasca costituisce uno degli interventi più richiesti all’interno di una casa, sia per questioni di spazio che pratiche, senza dimenticare il notevole risparmio in bolletta: un bagno in vasca comporta un consumo di 100-160 litri d’acqua contro gli appena 80-90 litri di una doccia di qualche minuto. Un aspetto da non sottovalutare in quanto i consumi incidono sia sulla bolletta idrica, sia su quella elettrica.

Trasformare la vasca in doccia: l’impianto idraulico e gli spazi da considerare

Innanzitutto, come operazione preliminare, bisogna verificare che l’impianto idraulico esistente possa adattarsi alla nostra idea di sostituire la vasca da bagno con una doccia, in particolare la posizione dello scarico.

Lato estetico, è sempre nella parte inferiore della vasca che dobbiamo focalizzare l’attenzione: la superficie occupata originariamente dalla vasca può essere infatti ricoperta interamente e  per tutta la sua lunghezza dal nuovo box doccia oppure, nel caso il piatto doccia sia più corto, con dei pannelli di rivestimento da posare sopra le piastrelle del pavimento e laterali. Grazie alla vasta scelta dai rivenditori specializzati, è possibile personalizzare stili e colori per un restyling che può cambiare radicalmente l’aspetto del vostro vecchio bagno, rendendolo moderno e multifunzione.

In alcune situazioni potrebbe non essere possibile togliere la vasca preesistente e sostituirla con un box doccia, sfruttando spazi e scarichi già a disposizione, ma sarà necessario spostare alcuni elementi del bagno e più in generale rivederne la configurazione. In tal caso i costi potrebbero aumentare rispetto a quelli che solitamente sono piuttosto contenuti, se si tratta di una semplice sostituzione del sanitario.

Bonus per la ristrutturazione del bagno

Chi decide di effettuare interventi di manutenzione straordinaria in bagno potrà beneficiare, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione fiscale Irpef del 50% sulla spesa sostenuta, fino a un massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Occorre specificare che la detrazione è riconosciuta solamente per gli interventi di manutenzione straordinaria del bagno ma non per quelli di manutenzione ordinaria.

La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per cui – sempre sulla base dell’esempio fatto sopra – il contribuente potrà avere uno sconto sulle imposte da pagare o un rimborso di 2.500 all’anno per 10 anni. Il contributo sarà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2025, relativa ai redditi e alle spese del 2024.

Attualmente le detrazioni fiscali per la sostituzione della vasca da bagno con un box doccia sono applicabili solo se i lavori sono abbinati ad altri interventi strutturali più importanti. In particolare, perché si possa rientrare all’interno del Bonus Ristrutturazione è necessario che vengano realizzati uno o più tra questi interventi:

  • cambio di destinazione d’uso di una stanza in locale da bagno
  • creazione di un nuovo impianto con la posa di nuove tubature
  • rifacimento completo del bagno con opere murarie
  • modifiche alla planimetria generale della casa che prevedano la demolizione e/o la costruzione di nuove pareti al fine di cambiare la distribuzione dei locali all’interno dell’abitazione

La ristrutturazione totale del bagno, ovvero quella che prevede un rifacimento dell’impianto idrico con la sostituzione delle vecchie tubature, rientra tra le casistiche per le quali è valida l’agevolazione fiscale. In questi casi, la sostituzione della vasca con un box doccia permette di accedere agli incentivi statali.

Cos’è e come si calcola la volumetria di un edificio

Come si calcola la volumetria di un edificio?

Grazie al Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 12/2020 gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici rientrano di diritto nella definizione di “ristrutturazione edilizia”. Questi lavori possono essere effettuati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,  tenendo conto delle distanze definite per legge con i palazzi adiacenti o con qualsiasi altra struttura.

La stessa Legge 12/2020 consente anche, ove desiderato, di aumentare la volumetria degli edifici da ricostruire. Si può modificare la volumetria di un edificio se ciò è necessario per:

  • l’adeguamento alla normativa antisismica
  • l’applicazione della normativa sull’accessibilità
  • l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
  • promozione di interventi di rigenerazione urbana.

Quando si parla di calcolo di volumetria o cubatura in edilizia si intende la misurazione, espressa in metri cubi, del volume di un edificio. La volumetria di un edificio, si ottiene moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale.

Calcolo volumetria: operazione facile?

Il calcolo sembra semplice, ma le cose sono più complesse di quanto si potrebbe pensare. Quando si calcolano i metri cubi utili, bisogna tener conto, infatti, di una serie di prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali (gli odierni PUC) e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (le cosiddette N.T.A.). Bisogna rifarsi a questi documenti comunali quando, ad esempio, non c’è concordia tra i tecnici per quanto riguarda l’altezza reale da calcolare. Lo stesso discorso vale per le superfici esterne come quelle dei balconi o di altre estensioni della proprietà che, in linea teorica, non andrebbero inseriti nel calcolo della cubatura. Anche in questi casi è opportuno esaminare i regolamenti che possono variare da Comune a Comune, verificando parametri e limiti massimi previsti.

Grazie ai moderni software, la volumetria può essere calcolata facilmente partendo però da un sopralluogo e da misurazioni effettive eseguite sul posto, pertanto è necessario che il lavoro sia eseguito a regola d’arte sin dall’inizio, poiché ogni errore minimo nelle prime fasi andrà a pregiudicare quelle future e impedire un calcolo corretto. Proprio per queste ragioni e per la presenza di numerosi cavilli burocratici e disposizioni da rispettare, è utile recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure affidarsi a un tecnico per accertarsi di possedere tutte le informazioni corrette ed evitare errori (e le relative sanzioni).

 

Microcappotto termico: funzionamento e vantaggi

La tecnica a “cappotto” in edilizia definisce quelle tecniche di costruzione atte a isolare le pareti di un edificio sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico, “coprendolo” con un rivestimento coibente.

Il cappotto termico è il sistema più efficace per l’isolamento termico dell’involucro esterno delle strutture edili: una soluzione efficace in inverno (isola dal freddo) e anche in estate (isolamento dal calore) che svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione del risparmio energetico. Infatti, ogni edificio è soggetto a classificazione di classe energetica, che oltre a definire l’effettiva efficienza degli ambienti abitativi, concorre anche a determinare il valore dell’immobile in fase di compravendita.

Solitamente l’installazione del cappotto termico avviene sulle pareti esterne dell’edificio (più raramente su quelle interne, perché “ruberebbe” superficie utile calpestabile alle stanze. Si tratta in sostanza di panelli isolanti di spessore compreso tra 6 e 12 centimetri: il grado di isolamento dipende dal materiale utilizzato e dallo spessore dei pannelli.

Cappotto Termico e Microcappotto: le differenze

A differenza del tradizionale cappotto, il microcappotto termico è caratterizzato da uno spessore decisamente inferiore, garantendo comunque una buona resa. Il suo funzionamento è basato sulla stesura di una speciale vernice formata da microsfere che al loro interno contengono aria sottovuoto. Dalla loro granulometria e intensità dipende il livello di isolamento del microcappotto.

La differenza con il cappotto termico tradizionale dunque non consta solo nello spessore (nettamente inferiore) ma nelle tecniche di applicazione: se il cappotto prevede l’utilizzo di pannelli spessi dai 6 ai 12 centimetri, il microcappotto consente di limitarsi alla tecnica della pittura, decisamente meno complessa e invasiva.

Le principali caratteristiche del microcappotto termico sono:

  • è termoriflettente;
  • elimina i ponti termici;
  • è ignifugo;
  • è traspirante;
  • è resistente ai raggi UV;
  • è ecologico e ecosostenibile;
  • è adatto per applicazioni da interni e da esterni.

Il microcappotto termico è adatto alla riqualificazione edilizia nei casi in cui i vincoli architettonici sono da ostacolo o quando è richiesto l’utilizzo esclusivo di materiali naturali e ecosostenibili.

Microcappotto termico: vantaggi e svantaggi

La principale differenza tra le due soluzioni, come detto, è lo spessore: si parla di circa 5 millimetri di spessore rispetto ai 6-12 centimetri di un cappotto tradizionale. Inoltre i tempi di lavorazione sono decisamente inferiori ed è applicabile in qualsiasi situazione e in presenza di vincoli architettonici. Per la sua particolare caratteristica, inoltre, è fondamentale per evitare ponti termici negli angoli e nelle giunture.

Naturalmente, il microcappotto non garantisce le stesse prestazioni isolanti del cappotto tradizionale. Quindi la scelta tra le due tecniche sarà legata alle esigenze contingenti del momento.

Ristrutturazione degli esterni: perché è meglio farla durante la bella stagione?

La ristrutturazione degli esterni si può suddividere in una serie di interventi indispensabili per chiunque abbia una casa con un giardino, un terrazzo o un balcone abitabile, oltre naturalmente agli interventi di manutenzione o rifacimento di tetto e facciata.

Sicuramente durante la bella stagione, che in Sardegna dura dalla primavera all’autunno inoltrato, si vivono maggiormente gli spazi esterni della casa: ma con le temperature che salgono è consigliabile fare tutta una serie di lavori che invece sarebbero meno consigliabili in inverno o in periodi particolarmente piovosi. Scopriamo perché.

Perché conviene ristrutturare in estate?

La risposta è molto semplice. Gli interventi all’esterno, con il caldo e con la luce del sole sono più rapidi da eseguire e soprattutto da portare a termine. L’esempio più comune è il tempo di asciugatura delle pitture (sia interne che esterne) e delle opere in cartongesso.

Un altro motivo per cui ristrutturare d’estate risulta più conveniente (anche economicamente) è perché se si deve intervenire sugli infissi, ci si possono permettere tempi di intervento “più lunghi” rispetto all’inverno. Si possono infatti lasciare aperture senza che gli ambienti si sfreddino troppo, con una dispersione di calore che andrebbe a impattare notevolmente sui costi per il riscaldamento. Tenuto conto dei continui rialzi del costo dell’energia elettrica (ma anche del prezzo degli altri combustibili, dal gas al pellet), sicuramente questo tipo di lavori è conveniente farli in estate.

Piscina, che passione! Ma quali permessi occorrono per la costruzione?

Realizzare una piscina in giardino è il sogno di tante persone. Soprattutto in estate, con il caldo torrido che contraddistingue le ultime annate, una piscina domestica fornirebbe un sollievo piacevolissimo e un’opportunità di svago in qualunque momento della giornata.  Tra le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sulle piscine, la maggior parte riguardano autorizzazioni e permessi. In questo articolo cercheremo di fornire tutte le informazioni principali, per fugare ogni dubbio.

Occorrono delle autorizzazioni per costruire una piscina nel cortile di casa? La risposta è sì. In Italia infatti le piscine non rientrano nel campo dell’edilizia libera e dunque è necessario ottenere i relativi permessi per costruire. La normativa è complessa e regolamentata da accordi Stato-Regione recepiti e interpretati in modo diverso dai singoli governi regionali e, talvolta, dalle singole province.

Come districarsi tra le varie normative? Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, che saprà fugare ogni dubbio, o rivolgersi a un professionista che abbia esperienza nella realizzazione delle piscine nel territorio (il passaparola, come spesso accade, risolve tanti problemi).

Permessi per costruire una piscina

Come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato alla progettazione e presentare al Comune di pertinenza la richiesta del permesso di costruire.

Per la costruzione della piscina, il permesso di costruire è necessario quando:
– la piscina ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale
– le norme tecniche degli strumenti urbanistici la qualificano come intervento di nuova costruzione.

La domanda va presentata all’ufficio di pertinenza del Comune, insieme a:
– titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della piscina potrebbe essere soggetta agli oneri urbanizzazione, variabili da Comune a Comune, che possono pesare sulle spese burocratiche (art. 20 legge 380/2001). Per questo è bene avere idea delle spese globali per non sforare il budget che ci si era prefissati in partenza.

Piscine interrate: quando basta la DIA?

In alcuni casi è possibile realizzare la piscina in giardino con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività. Ciò è possibile quando c’è un rapporto di “pertinenza”, cioè la costruzione è progettata ad uso esclusivo e permanente dell’edificio principale, e si rispettino i seguenti punti:
– gli interventi hanno un volume pari o inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
– gli interventi non la qualificano come nuova costruzione secondo specifici regolamenti urbanistici, ambientali o paesaggistici del Comune.

La DIA deve essere presentata all’ufficio comunale da un professionista (geometra, architetto, ingegnere), che potrà verificare se nel Comune di pertinenza ci sono vincoli di tipo paesaggistico, storico-architettonico o di altro tipo nel piano regolatore.

Piscine non interrate: permesso non necessario

Il discorso cambia se la piscina non è interrata, ma viene poggiata fuori terra, al di sopra del suolo del giardino. In questo caso, la struttura viene considerata come arredo, al pari di un mobile o di un tavolino posizionato all’aperto. Inoltre si tratta di una costruzione mobile, che può essere rimossa e che non richiede interventi di ristrutturazione per essere posizionata e non costituisce una nuova volumetria a sé.

Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

Che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?

Una domanda che ci capita di sentire spesso e la cui risposta sembra semplice, è “ma che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?”. La differenza in effetti è definita da piccoli dettagli, dal punto di vista prettamente strutturale, mentre a livello giuridico e normativo la distanza è ben più ampia.

Cerchiamo di approfondire meglio la questione. Per lastrico solare si indica solitamente una superficie piana e calpestabile sita nella parte superiore di un edificio che svolge semplicemente la funzione di copertura. Se quest’area calpestabile è invece circondata da ringhiere o parapetti che consentano l’affaccio senza rischi alle persone che vi hanno accesso, allora la superficie prende il nome di terrazzo.

I lastrici solari nei condomini, come qualsiasi copertura, sono a servizio comune di tutti i proprietari. Le terrazze invece sono generalmente accessibili, ad uso esclusivo, dai proprietari degli appartamenti collegati.

A disposizione dei proprietari di terrazzo o di lastrico solare esistono vari bonus, come il Bonus Verde, qualora si voglia creare un orto urbano o un’area verde con manto erboso. L’agevolazione fiscale, confermata dalla Legge di Bilancio fino al 2024, rimborsa fino al 36% gli oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio. Oppure, la superficie calpestabile si presta bene all’installazione di pannelli fotovoltaici da collegare a un impianto per la generazione di energia elettrica: un investimento che può rivelarsi molto vantaggioso, considerando il continuo aumento dei costi delle bollette di gas e luce.

Se devi ristrutturare il tuo terrazzo o il tuo lastrico solare in Sardegna, contattaci per un preventivo.

 

Cappotto termico: cos’è e com’è fatto e perché conviene il rivestimento esterno di un edificio

Il cappotto termico esterno è diventato un argomento molto dibattuto in quanto realizzabile, sia in sede di ristrutturazione che di nuova costruzione, usufruendo dei bonus statali per l’efficientamento energetico.

Come dice il nome stesso, si tratta di un’opera edile in grado di isolare l’edificio dall’ambiente esterno, allo scopo di avere una casa più fresca d’estate e più calda d’inverno, garantendo allo stesso tempo un’ottimizzazione e un efficientamento energetico che si traducono, infine, in un notevole risparmio nella bolletta elettrica e del gas.

Descrizione delle lastre del cappotto termico

Il cappotto termico esterno è composto da lastre, affiancate e posate come “piastrelle” sulle pareti esterne di un edificio. Ogni lastra è composta da più strati di materiali isolanti, che possono essere biologici o sintetici. I materiali biologici più utilizzati per creare il cappotto termico sono la fibra di legno, la fibra di vetro, il sughero e la lana di roccia.  Tra i materiali sintetici annoveriamo il poliuretano estruso, il poliuretano espanso e il PVC.

I materiali sintetici hanno solitamente un costo minore ma anche una resa minore rispetto a quelli naturali: oltre all’isolamento termico, infatti, bisogna valutarne anche il più rapido degrado nel tempo e l’isolamento acustico inferiore rispetto alle fibre naturali.

La posa del cappotto termico esterno

È importante che la posa dei pannelli isolanti venga eseguita da personale esperto e abilitato, sia per rispettare le normative (in particolare le indicazioni poste dalla certificazione UNI 11716:2018) e poter richiedere i bonus statali, sia per assicurarsi un lavoro a regola d’arte (ed evitare spiacevoli inconvenienti, come risalita di umidità o sbalzi termici). Dalla rasatura dell’intonaco all’incollaggio, dalla distanza tra lastre alla loro tassellatura, fino alla tinteggiatura finale, ogni step deve essere effettuato con la massima cura per assicurare la massima resa termica ed evitare dispersioni di calore.

In conclusione, dotare la propria abitazione di un cappotto termico esterno è un’opportunità da non perdere per chi desidera ottenere un risparmio energetico e abbracciare le politiche di sostenibilità ambientale, oltre a migliorare il comfort abitativo dell’immobile e vedere salire il suo valore sul mercato.