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Bonus facciate: come effettuare i pagamenti per avere accesso alle detrazioni?

Per accedere al Bonus facciate si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti per le altre detrazioni fiscali? La conferma arriva nella risposta ad un quesito pubblicato su Fisco Oggi, il giornale online dell’Agenzia delle Entrate .

Tra le domande frequenti dei cittadini, infatti, si annovera spesso il dubbio su quale tipologia di bonifico sia necessario utilizzare per i pagamenti da portare in detrazione fiscale, dal momento che diverse banche prevedono fino a quattro tipologie di bonifico (Ristrutturazione edilizia, Ecobonus 110, Bonus sisma, Bonus mobili) ma non un modello specifico per il Bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate conferma e ribadisce l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti per le spese da portare in detrazione mediante bonifico bancario, a prescindere dal tipo di intervento rischiesto. Per quanto riguarda il bonus facciate, si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti dagli istituti bancari ai fini dell’Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È opportuno ricordare che nel bonifico va sempre riportato il codice fiscale del beneficiario della detrazione (quindi di chi effettua il pagamento) e la Partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (l’impresa edile o la ditta che effettua i lavori). Inoltre è necessario indicare, nella causale del versamento, gli estremi della Legge 160/2019.

In alcuni casi potrebbe non essere possibile indicare gli estremi della legge. Come comportarsi? L’Agenzia delle Entrate risolve anche questo quesito. “Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.

Bonus facciate, attenzione alla scadenza!

La proroga del Bonus facciate sta generando aspri scontri tra il Governo e gli operatori del settore. L’esecutivo infatti avrebbe intenzione di non prorogare la detrazione. Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha invece dichiarato che “la misura è fondamentale per il decoro urbano” e ha annunciato battaglia affinché la misura venga prorogata.

Nel frattempo, si apre uno spiraglio grazie all’intervento il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prospettato un sistema per aggirare parzialmente l’ostacolo: pagare anticipatamente i lavori entro il 31 dicembre 2021 e realizzarli nel 2022. Un escamotage che – a monte di un pagamento anticipato – consentirebbe di usufruire delle detrazioni anche nel 2022.

APE: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è regolato dal Decreto Legge 63, emanato nel 2013, che ha introdotto diversi obblighi di legge in materia di efficientamento energetico degli immobili. La normativa di riferimento si allinea alle linee guida europee in ambito energetico e si inserisce in un contesto di più ampio respiro, illustrando e disciplinando misure tese alla tutela dell’ambiente e alla preservazione delle risorse naturali.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’attestazione di prestazione energetica è una certificazione, rilasciata da un professionista abilitato in merito, che elenca tutte le caratteristiche di un determinato immobile relativamente alle prestazioni energetiche dell’edificio, che vengono espresse mediante una scala di valori espresse in lettere dell’alfabeto (dalla A alla G). La scala si sviluppa infatti con 10 valori possibili. Il valore più alto è A4, primo gradino della graduatoria, fino alla lettera G che esprime, al contrario l’ultimo valore disponibile.

Ogni classe si caratterizza per un intervallo di consumo energetico, attraverso l’indice di prestazione energetica globale (EPgl: kWh al metro quadro per anno), necessario per riscaldare l’ambiente d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda sanitaria, illuminarlo e ventilarlo.

Andiamo a vedere, nella tabella di classificazione energetica degli edifici, le fasce di consumo di ciascuna classe:

  • Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl
  • Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl
  • Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl
  • Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl
  • Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl
  • Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl
  • Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl
  • Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl
  • Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl
  • Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Come viene redatto il certificato APE?

L’emissione della certificazione energetica APE è riservata, esclusivamente, a professionisti accreditati, ossia certificatori APE (possono essere geometri, ingegneri o architetti) che hanno una formazione specifica nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Il tecnico che rilascia la certificazione APE è responsabile in sede civile e penale della veridicità di quanto redatto.

Prima di redigere il documento il certificatore è tenuto a compiere tutta una serie di attività propedeutiche al rilascio dell’APE. Come prima cosa deve essere effettuato un sopralluogo nell’immobile oggetto di certificazione. Il tecnico inoltre dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa all’impiantistica presente. Tra i documenti che il certificatore richiede ai proprietari dell’immobile ci sono le schede tecniche degli impianti, i dati catastali e tutti gli altri documenti utili alla stima del consumo energetico dei vari impianti.

Viene valutata anche l’eventuale presenza di impianti di produzione energetica alternativa, il tipo di infissi e il grado di efficienza degli impianti di riscaldamento.

Una volta completata la raccolta di tutte queste informazioni, il tecnico potrà effettuare i calcoli che permetteranno di elaborare la certificazione APE.

Quando serve presentare l’APE?

I passaggi di proprietà di un immobile che prevedano il pagamento di un corrispettivo economico (ad esempio la compravendita di un edificio) devono essere accompagnati dalla certificazione energetica APE, che viene allegata all’atto notarile. L’attestato è necessario anche nel caso in cui l’edificio sia oggetto di un annuncio di vendita pubblicato su un qualsiasi mezzo informativo.

L’APE è obbligatoria anche in caso di locazione dell’immobile e per edifici aperti al pubblico (sia in affitto che di proprietà).

Infine, ogni fabbricato di nuova costruzione deve essere accompagnato dall’APE, obbligatoria anche in caso di ristrutturazione (in particolare, per gli interventi edilizi che interessano oltre il 25% della superficie immobiliare).

Certificazione energetica: quanto costa?

Arriviamo alla domanda che tutti si faranno a questo punto. Quanto costa la certificazione energetica? Non è possibile fornire un’indicazione esatta, dal momento che non esiste un listino univoco e valido per tutti i professionisti del settore. Ogni professionista ha il suo prezzo, ma è comunque possibile stimare la spesa, mediando i costi attuali del mercato: il costo di un’APE, per un appartamento classico, si aggira attorno ai 300 euro.

Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è un impianto di riscaldamento valido per accedere alle agevolazioni?

Il Superbonus 110% ammette la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come intervento trainante. Questo significa che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare altri interventi trainati da quello principale.

Come già visto nei nostri precedenti articoli sul Superbonus, il criterio fondamentale da rispettare è che, in seguito ai lavori edilizi, l’edificio consegua un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe). Un altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto di riscaldamento. Ma il camino, probabilmente il sistema di riscaldamento tradizionalmente più utilizzato in Sardegna, può essere considerato tale?

Requisiti dell’impianto di riscaldamento esistente

L’impianto di riscaldamento presente nell’edificio prima dei lavori dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Sardegna risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata e definita in questo modo (art. 3, lettera c): “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Eliminato, dunque, rispetto alle normative precedenti, qualunque riferimento alla potenza nominale dell’impianto.

Superbonus 110%: il camino rientra nella definizione di impianto di riscaldamento?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020 lasciava spazio ad alcuni dubbi. Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito ulteriormente quali tipologia di installazioni rientrano nelle agevolazioni fiscali. È stato infatti chiarito che “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»” e inoltre che “per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Superbonus 110%, in arrivo la proroga fino al 2023

Il Superbonus 110% è indubbiamente la misura che, più di qualunque altra, ha concesso all’edilizia italiana (e all’economia in generale, grazie al notevole indotto) di tornare a respirare, in seguito all’emergenza sanitaria e ai vari lockdown che hanno fermato le attività a più riprese.

La misura risulta in scadenza al 31 dicembre, ma negli ultimi giorni da Palazzo Chigi sono filtrate notizie di una proroga del Superbonus 110% al 2023. Il Governo ha infatti già confermato con certezza che il maxi-incentivo rimarrà valido almeno fino al 2023, ma la notizia diventerà ufficiale solo con la Legge di Bilancio 2022. Il Governo Draghi ha dunque deciso di destinare le risorse assegnate dall’UE per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan italiano) anche agli incentivi per l’edilizia.

Superbonus 110%: come funziona

Vi ricordiamo che il Superbonus 110% è un’agevolazione che porta fino al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, d’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus 110%: lavori ammissibili all’incentivo

L’agevolazione statale prevede che gli aventi diritto effettuino degli interventi di riqualificazione (detti principali o trainanti) come:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici
  • Oltre agli interventi principali, rientrano nel superbonus 110% anche le spese sostenute per lavori eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In particolare, è possibile far rientrare nell’agevolazione anche:
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Superbonus 110%: chi può richiederlo

I soggetti che possono richiedere il Superbonus sono:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • condomini
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: detrazione e cessione del credito

La detrazione si applica nella misura del 110% ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 (questa scadenza cambierà, probabilmente, con la proroga al 2023 in legge di bilancio) in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa, gli aventi diritto possono optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

È possibile ottenere maggiori informazioni e rimanere aggiornati su tutte le informazioni inerenti le agevolazioni fiscali consultando la pagina dedicata al Superbonus 110% sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus casa, ristrutturazione e mobili: ecco tutti gli incentivi in scadenza il 31 dicembre

Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Mobili, Bonus Idrico, Bonus Verde, Bonus Ristrutturazione: sono diverse le agevolazioni previste dal Governo in scadenza il prossimo 31 dicembre. In attesa di eventuali proroghe, che potrebbero arrivare con la nuova Legge di Bilancio, andiamo a vedere quali sono tutti gli incentivi fiscali in scadenza a fine 2021.

Bonus Facciate: detrazione del 90%

Misura in scadenza il 31 dicembre 2021 anche il Bonus Facciate: detrazioni al 90% per i costi sostenuti per il rifacimento delle facciate degli immobili, compresi gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi solo i lavori sulle facciate visibili da suolo pubblico o dalla strada.

Ecobonus: detrazione fino all’85%

Scadrà il 31 dicembre 2021 anche per l’Ecobonus, il bonus per i costi sostenuti dai contribuenti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli immobili. Questa misura prevede una percentuale che varia in base agli interventi da fare e al tipo di immobile, sconti che in casi particolari possono arrivare fino all’85%.

Bonus Mobili: detrazione IRPEF del 50%

Il  31 dicembre 2021 scade il Bonus Mobili, che prevede una detrazione IRPEF del 50% sui costi sostenuti per acquistare grandi elettrodomestici e mobili (cucine, divani, camere da letto, living, etc) di case oggetto di ristrutturazione. Si può portare in detrazione una spesa fino a 16.000 euro, con un risparmio quindi fino a 8.000 euro.

Bonus Idrico: detrazione fino a 1.000 €

Il Bonus Idrico è pensato per sostituire i sanitari con apparecchiature nuove a scarico ridotto e per la sostituzione di colonne doccia e soffioni con strumenti a limitazione di flusso di acqua L’agevolazione fiscale, valida fino a 1.000 euro, si può richiedere una sola volta e per un immobile soltanto. Le domande si possono trasmettere entro la fine di ottobre, con i contributi assegnati in base all’ordine di invio della richiesta.

Bonus Verde: detrazione al 36%

Un’altra forma di bonus che scadrà il prossimo 31 dicembre è il Bonus Verde, una detrazione del 36% utilizzabile per i costi sostenuti per gli impianti per irrigare e per le spese relative agli interventi mirati alla sistemazione del verde (sistemazione a verde di aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi).

Bonus Ristrutturazione 50%: nel 2022 detrazione al 36%?

Per capire l’entità delle spese detraibili con il Bonus Ristrutturazione (sfruttabile per il rifacimento dei bagni o degli impianti domestici e per gli interventi utili a eliminare le barriere architettoniche) bisognerà attendere eventuali proroghe. I provvedimento originario ha previsto una detrazione del 36% ma dalla Legge di Bilancio 2012 in poi, la detrazione è stata portata al 50%, incentivo prorogato poi di anno in anno. Dunque, fino al 31 dicembre 2021 è possibile usufruire dell’agevolazione al 50% mentre dal 2022,  se non ci saranno proroghe, la detrazione si abbasserà al 36% e sarà valida per le spese fino a 48.000 euro.

Il Superbonus 110% compie un anno: in Sardegna investiti 224milioni euro

Il Superbonus 110% compie un anno: in Sardegna investiti 224milioni euro

Il Superbonus 110% compie un anno e in Sardegna gli investimenti superano i 224milioni di euro. Quasi raddoppiate le pratiche ammesse rispetto  a fine giugno: + 89%. 

1.549 edifici e oltre 224 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione. Sono questi i numeri sardi del primo anno di Superbonus 110% che emergono da un monitoraggio effettuato sul principale incentivo per le ristrutturazioni edilizie, basato su dati forniti dell’ENEA e del ministero per la Transizione ecologica sulla distribuzione territoriale degli interventi al 31 agosto 2021.

In 12 mesi di vita della norma, nell’Isola gli interventi nei condomini sono stati 134 (il 7,4% degli edifici sardi interessati da SuperBonus) per un valore totale di 84mlioni, equivalente al 34,5% di tutti gli investimenti legati alla norma. Negli edifici unifamiliari, invece sono stati 1.021 (il 65,9% degli edifici), per un valore di 114milioni, ovvero il 46,6% degli investimenti. Per ciò che riguarda le unità immobiliari indipendenti, i lavori autorizzati sono stati 414 (il 26,7% degli edifici) per un valore di 46milioni equivalente al 18,9% di tutti gli investimenti legati alla norma. Dalla rilevazione di fine giugno, gli interventi sono passati da 817 a 1.549 con una impennata del 89,6%, gli investimenti da 115 a 244milioni e la detrazione media è cresciuta da 141 a 144mila euro per edificio.

Numeri che, in Sardegna così come nel resto d’Italia, dimostrano quanto gli incentivi fiscali stiano sostenendo la domanda di manutenzione degli immobili: nel secondo trimestre del 2021 la quota di consumatori che indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il massimo storico del 22,9%. A livello nazionale, le asseverazioni interessate all’incentivo sono 37.128, il totale del investimenti ammessi a detrazione ammonta a 5,685 miliardi di euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 3,9 miliardi circa. Dati che sono raddoppiati (+95%) in meno di 5 mesi.

La spinta dei bonus è dunque indiscutibile e sicuramente darà un ulteriore impulso al mercato la proroga del superbonus al 2023 decisa in Consiglio dei Ministri.

Coibentazione degli edifici, ecco tutti gli incentivi statali in Italia

La coibentazione di una casa o di un edificio commerciale consiste nella posa di un cappotto termico, una tecnica che permette di isolare termicamente un ambiente, evitando (o minimizzando) lo scambio di calore tra interno ed esterno. Questa soluzione è utile sia in inverno che in estate: durante le stagioni fredde il calore, invece di disperdersi all’esterno rimarrà all’interno. Viceversa, in estate, il caldo resterà all’esterno, mantenendo costante la temperatura interna della casa.

Alla luce di quanto descritto, è intuibile quali vantaggi possa portare la coibentazione di un edificio: meno energia elettrica consumata per la climatizzazione che, oltre i grandi benefici per la tutela dell’ambiente, comporta anche un notevole risparmio sulle bollette di gas e luce.

L’installazione del cappotto termico è un intervento che, per via del miglioramento della classe energetica dell’immobile oggetto dei lavori, può essere incentivato con il Superbonus 110%. Il superbonus però non è l’unico incentivo statale. In Italia ci sono infatti diverse agevolazioni che favoriscono gli interventi di coibentazione. Ecco quali sono.

Bonus Ristrutturazione 50%

Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione fiscale del 50% applicabile a manutenzioni generali, manutenzioni straordinarie, restauri, restauri conservativi, ristrutturazioni edilizie, e in alcuni casi specifici, anche nuove costruzioni.

Oltre alle principali categorie di intervento citate, gli incentivi consentono anche progetti finalizzati al raggiungimento dell’efficienza energetica negli edifici, che rientrano nella categoria delle “manutenzioni straordinarie”.

Riguardo alla coibentazione, con il Bonus Ristrutturazioni è possibile detrarre le spese per la riduzione della trasmittanza termica delle:

  • Pareti verticali che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani non riscaldati o dal terreno;
  • Strutture opache orizzontali e coperture inclinate che separano i vani riscaldati da quelli freddi e dall’esterno;
  • Pavimenti che delimitano i locali riscaldati da quelli non riscaldati, dall’esterno e dal terreno.
Il Bonus Ristrutturazioni è fino al 50% e la spesa massima ammessa è di 96.000 euro. Il bonus può essere utilizzato in detrazione (10 quote uguali vengono restituite in 10 anni) o in combinazione con due nuove opzioni fiscali alternative, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ecobonus dal 50% all’85%

L’Ecobonus nasce per favorire gli interventi mirati all’efficientamento energetico, ma concede gli interventi sulla struttura esterna degli edifici esistenti o unità indipendenti esistenti che riguardano: “strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010”.

Ma attenzione, perché se si sceglie solo di coibentare l’esterno della casa esistente senza ottenere alcun vantaggio pratico in termini di dissipazione del calore, non sarà possibile ottenere alcun beneficio fiscale. Il bonus, infatti, necessita di interventi che comportano vantaggi energetici oggettivi e determinabili.

Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, per tale intervento l’ecobonus è concesso nella misura del 65%, con un massimale di spesa pari a 60.000 euro.

Se invece l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è fissata nella misura del:

  1. 70%, se la superficie interessata dalla coibentazione è superiore al 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) dell’edificio;
  2. 75%, quando la coibentazione interessa più del 25% della SDL dell’edificio, e l’intervento comporta il conseguimento almeno della “qualità media” ai sensi delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015;
  3. 80%, se oltre ai requisiti citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono anche interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comportano il miglioramento almeno di 1 classe di rischio rispetto a prima;
  4. 85%, se oltre agli interventi citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono interventi strutturali che comportano all’edificio la riduzione di 2 classi di rischio sismico.

Per gli interventi che danno diritto al 70% e al 75% di detrazione, il massimale di spesa è pari a 40.000 euro, importo che sarà da moltiplicare per il numero delle unità esistenti in condominio. Per gli interventi detraibili nella misura dell’80 e dell’85% invece, il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro, anche qui da moltiplicare per le unità del condominio.

L’Ecobonus è utilizzabile in detrazione (10 quote per 10 anni), oppure con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Conto termico 65%

Il Conto Termico è un incentivo gestito dall’ente statale GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Si tratta di un rimborso fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. L’incentivo può essere richiesto dai privati, dalle imprese e dagli enti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio, il Conto Termico è destinato unicamente agli enti della Pubblica Amministrazione, come specificato in questo modulo informativo.

Bonus Facciate 90%

Il Bonus Facciate dà diritto a una detrazione d’imposta del 90% per gli interventi volti al recupero e restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1444/1968. Sono ammessi gli interventi effettuati solo sulle facciate e sugli elementi componenti delle facciate, quali ornamenti, fregi e balconi.

Il bonus facciate agevola anche il lavoro di isolamento termico dell’edificio e “sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.

Tutti i lavori dovranno rispettare:

  1. I requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche del Decreto del 26 giugno 2015;
  2. I valori di trasmittanza termica definiti dal:

Per il Bonus Facciate, a differenza di altri incentivi, non esistono limiti di spesa da rispettare. L’incentivo è utilizzabile in detrazione (10 quote in 10 anni), oppure con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%

La maggiore possibilità di risparmio sui lavori di coibentazione è stata introdotta nel 2020 dal Decreto Rilancio: si tratta del tanto chiacchierato Superbonus 110%. L’incentivo interessa e favorisce gli interventi mirati al conseguimento del risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico degli immobili che devono essere adibiti a scopo residenziale.

La coibentazione dell’edificio è considerata l’intervento principale di un lavoro di efficientamento energetico. Può essere realizzato anche senza ulteriori lavori, a patto che l’edificio ottenga un incremento minimo di 2 classi energetiche rispetto alla condizione precedente.

I massimali di spesa per l’intervento di coibentazione sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.

Si dovranno inoltre rispettare:

  • I requisiti di trasmittanza termica definiti dal DM 6 agosto 2020;
  • I CAM (Criteri Ambientali Minimi)  per i materiali isolanti utilizzati, ai sensi del DM 11 ottobre 2017.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato in detrazione, stavolta con recupero in 5 quote per 5 anni. Alternativamente, come ormai abbiamo visto più volte, e se si trovano le condizioni giuste, si può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta oppure chiedere uno sconto immediato in fattura dalla ditta che eseguirà i lavori.

Ristrutturazione bagno: tutti gli incentivi fiscali per risparmiare

La ristrutturazione del bagno è un intervento che al momento può usufruire di una sola agevolazione fiscale: il Bonus Ristrutturazioni. Il bagno però è comunque una stanza afferente all’unità immobiliare, dotata di infissi, pavimento e arredamento. Per questo, con un po’ di attenzione, è possibile accedere anche ad altri tipi di incentivi.

In questo articolo vi diremo tutto quello che c’è da sapere sulla ristrutturazione del bagno e sulle relative agevolazioni fiscali.

Ristrutturazione bagno: Bonus Ristrutturazioni come incentivo principale

Partiamo innanzitutto col dire che l’incentivo che “ufficialmente” consente il rifacimento del bagno è il Bonus Ristrutturazioni 2021, che ammette lavori di manutenzione straordinaria. L’agevolazione concede una detrazione IRPEF pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote per 10 anni. In alcuni casi è anche possibile beneficiare dell’incentivo con le due opzioni alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il Bonus Ristrutturazioni, per quanto riguarda il rinnovo del bagno, si configura nelle seguenti declinazioni:

  • Realizzazione ex novo del bagno, ma senza modificarne forma, superficie o volume. In sostanza, senza modifiche strutturali;
  • Rifacimento dell’impianto idrico e sostituzione delle tubature;
  • Interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, come montaggio di sanitari rialzati o ampliamento della porta d’ingresso;
  • Nuova costruzione del bagno con modifiche strutturali (solo per le unità abitative danneggiate o demolite a causa di calamità naturali per le quali è stato dichiarato lo Stato di Emergenza). In questo caso, eccezionalmente, si concede di utilizzare il bonus ristrutturazioni per la costruzione da zero dell’intera unità danneggiata, e non solo del bagno.

Gli interventi sono rivolti solo alle unità abitative residenziali (indipendenti o condominio), e non agli immobili con destinazione d’uso commerciale.

Ecobonus, Bonus Mobili o Superbonus 110%, in base agli interventi da eseguire

Con il Bonus Ristrutturazioni è possibile eseguire numerosi lavori nel bagno usufruendo di corposi incentivi, ma esistono altre possibilità per detrarre ulteriori spese.

Se quindi volete optare per altri interventi mirati a specifici elementi da sostituire o rinnovare, ecco tutto quello che potete fare in bagno con le altre agevolazioni fiscali:

  • Sostituzione degli infissi, con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche, con Bonus Ristrutturazioni o con Superbonus 110% ;
  • Acquisto di nuovi mobili per il bagno o per la casa con il Bonus Mobili;
  • Rifacimento pavimento con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%, se si riesce a ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità (per esempio installando un sistema di riscaldamento a pavimento).

Bonus Idrico

Con la Legge di Bilancio 2021 è arrivato anche il Bonus Idrico. Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

  • i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021.