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APE: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è regolato dal Decreto Legge 63, emanato nel 2013, che ha introdotto diversi obblighi di legge in materia di efficientamento energetico degli immobili. La normativa di riferimento si allinea alle linee guida europee in ambito energetico e si inserisce in un contesto di più ampio respiro, illustrando e disciplinando misure tese alla tutela dell’ambiente e alla preservazione delle risorse naturali.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’attestazione di prestazione energetica è una certificazione, rilasciata da un professionista abilitato in merito, che elenca tutte le caratteristiche di un determinato immobile relativamente alle prestazioni energetiche dell’edificio, che vengono espresse mediante una scala di valori espresse in lettere dell’alfabeto (dalla A alla G). La scala si sviluppa infatti con 10 valori possibili. Il valore più alto è A4, primo gradino della graduatoria, fino alla lettera G che esprime, al contrario l’ultimo valore disponibile.

Ogni classe si caratterizza per un intervallo di consumo energetico, attraverso l’indice di prestazione energetica globale (EPgl: kWh al metro quadro per anno), necessario per riscaldare l’ambiente d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda sanitaria, illuminarlo e ventilarlo.

Andiamo a vedere, nella tabella di classificazione energetica degli edifici, le fasce di consumo di ciascuna classe:

  • Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl
  • Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl
  • Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl
  • Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl
  • Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl
  • Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl
  • Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl
  • Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl
  • Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl
  • Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Come viene redatto il certificato APE?

L’emissione della certificazione energetica APE è riservata, esclusivamente, a professionisti accreditati, ossia certificatori APE (possono essere geometri, ingegneri o architetti) che hanno una formazione specifica nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Il tecnico che rilascia la certificazione APE è responsabile in sede civile e penale della veridicità di quanto redatto.

Prima di redigere il documento il certificatore è tenuto a compiere tutta una serie di attività propedeutiche al rilascio dell’APE. Come prima cosa deve essere effettuato un sopralluogo nell’immobile oggetto di certificazione. Il tecnico inoltre dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa all’impiantistica presente. Tra i documenti che il certificatore richiede ai proprietari dell’immobile ci sono le schede tecniche degli impianti, i dati catastali e tutti gli altri documenti utili alla stima del consumo energetico dei vari impianti.

Viene valutata anche l’eventuale presenza di impianti di produzione energetica alternativa, il tipo di infissi e il grado di efficienza degli impianti di riscaldamento.

Una volta completata la raccolta di tutte queste informazioni, il tecnico potrà effettuare i calcoli che permetteranno di elaborare la certificazione APE.

Quando serve presentare l’APE?

I passaggi di proprietà di un immobile che prevedano il pagamento di un corrispettivo economico (ad esempio la compravendita di un edificio) devono essere accompagnati dalla certificazione energetica APE, che viene allegata all’atto notarile. L’attestato è necessario anche nel caso in cui l’edificio sia oggetto di un annuncio di vendita pubblicato su un qualsiasi mezzo informativo.

L’APE è obbligatoria anche in caso di locazione dell’immobile e per edifici aperti al pubblico (sia in affitto che di proprietà).

Infine, ogni fabbricato di nuova costruzione deve essere accompagnato dall’APE, obbligatoria anche in caso di ristrutturazione (in particolare, per gli interventi edilizi che interessano oltre il 25% della superficie immobiliare).

Certificazione energetica: quanto costa?

Arriviamo alla domanda che tutti si faranno a questo punto. Quanto costa la certificazione energetica? Non è possibile fornire un’indicazione esatta, dal momento che non esiste un listino univoco e valido per tutti i professionisti del settore. Ogni professionista ha il suo prezzo, ma è comunque possibile stimare la spesa, mediando i costi attuali del mercato: il costo di un’APE, per un appartamento classico, si aggira attorno ai 300 euro.

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Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

Superbonus 110%: il camino è un impianto di riscaldamento valido per accedere alle agevolazioni?

Il Superbonus 110% ammette la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come intervento trainante. Questo significa che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare altri interventi trainati da quello principale.

Come già visto nei nostri precedenti articoli sul Superbonus, il criterio fondamentale da rispettare è che, in seguito ai lavori edilizi, l’edificio consegua un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe). Un altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto di riscaldamento. Ma il camino, probabilmente il sistema di riscaldamento tradizionalmente più utilizzato in Sardegna, può essere considerato tale?

Requisiti dell’impianto di riscaldamento esistente

L’impianto di riscaldamento presente nell’edificio prima dei lavori dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Sardegna risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata e definita in questo modo (art. 3, lettera c): “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Eliminato, dunque, rispetto alle normative precedenti, qualunque riferimento alla potenza nominale dell’impianto.

Superbonus 110%: il camino rientra nella definizione di impianto di riscaldamento?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020 lasciava spazio ad alcuni dubbi. Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito ulteriormente quali tipologia di installazioni rientrano nelle agevolazioni fiscali. È stato infatti chiarito che “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»” e inoltre che “per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
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Superbonus 110%, in arrivo la proroga fino al 2023

Il Superbonus 110% è indubbiamente la misura che, più di qualunque altra, ha concesso all’edilizia italiana (e all’economia in generale, grazie al notevole indotto) di tornare a respirare, in seguito all’emergenza sanitaria e ai vari lockdown che hanno fermato le attività a più riprese.

La misura risulta in scadenza al 31 dicembre, ma negli ultimi giorni da Palazzo Chigi sono filtrate notizie di una proroga del Superbonus 110% al 2023. Il Governo ha infatti già confermato con certezza che il maxi-incentivo rimarrà valido almeno fino al 2023, ma la notizia diventerà ufficiale solo con la Legge di Bilancio 2022. Il Governo Draghi ha dunque deciso di destinare le risorse assegnate dall’UE per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan italiano) anche agli incentivi per l’edilizia.

Superbonus 110%: come funziona

Vi ricordiamo che il Superbonus 110% è un’agevolazione che porta fino al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, d’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus 110%: lavori ammissibili all’incentivo

L’agevolazione statale prevede che gli aventi diritto effettuino degli interventi di riqualificazione (detti principali o trainanti) come:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici
  • Oltre agli interventi principali, rientrano nel superbonus 110% anche le spese sostenute per lavori eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In particolare, è possibile far rientrare nell’agevolazione anche:
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Superbonus 110%: chi può richiederlo

I soggetti che possono richiedere il Superbonus sono:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • condomini
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: detrazione e cessione del credito

La detrazione si applica nella misura del 110% ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 (questa scadenza cambierà, probabilmente, con la proroga al 2023 in legge di bilancio) in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa, gli aventi diritto possono optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

È possibile ottenere maggiori informazioni e rimanere aggiornati su tutte le informazioni inerenti le agevolazioni fiscali consultando la pagina dedicata al Superbonus 110% sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Bonus casa, ristrutturazione e mobili: ecco tutti gli incentivi in scadenza il 31 dicembre

Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Mobili, Bonus Idrico, Bonus Verde, Bonus Ristrutturazione: sono diverse le agevolazioni previste dal Governo in scadenza il prossimo 31 dicembre. In attesa di eventuali proroghe, che potrebbero arrivare con la nuova Legge di Bilancio, andiamo a vedere quali sono tutti gli incentivi fiscali in scadenza a fine 2021.

Bonus Facciate: detrazione del 90%

Misura in scadenza il 31 dicembre 2021 anche il Bonus Facciate: detrazioni al 90% per i costi sostenuti per il rifacimento delle facciate degli immobili, compresi gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi solo i lavori sulle facciate visibili da suolo pubblico o dalla strada.

Ecobonus: detrazione fino all’85%

Scadrà il 31 dicembre 2021 anche per l’Ecobonus, il bonus per i costi sostenuti dai contribuenti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli immobili. Questa misura prevede una percentuale che varia in base agli interventi da fare e al tipo di immobile, sconti che in casi particolari possono arrivare fino all’85%.

Bonus Mobili: detrazione IRPEF del 50%

Il  31 dicembre 2021 scade il Bonus Mobili, che prevede una detrazione IRPEF del 50% sui costi sostenuti per acquistare grandi elettrodomestici e mobili (cucine, divani, camere da letto, living, etc) di case oggetto di ristrutturazione. Si può portare in detrazione una spesa fino a 16.000 euro, con un risparmio quindi fino a 8.000 euro.

Bonus Idrico: detrazione fino a 1.000 €

Il Bonus Idrico è pensato per sostituire i sanitari con apparecchiature nuove a scarico ridotto e per la sostituzione di colonne doccia e soffioni con strumenti a limitazione di flusso di acqua L’agevolazione fiscale, valida fino a 1.000 euro, si può richiedere una sola volta e per un immobile soltanto. Le domande si possono trasmettere entro la fine di ottobre, con i contributi assegnati in base all’ordine di invio della richiesta.

Bonus Verde: detrazione al 36%

Un’altra forma di bonus che scadrà il prossimo 31 dicembre è il Bonus Verde, una detrazione del 36% utilizzabile per i costi sostenuti per gli impianti per irrigare e per le spese relative agli interventi mirati alla sistemazione del verde (sistemazione a verde di aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi).

Bonus Ristrutturazione 50%: nel 2022 detrazione al 36%?

Per capire l’entità delle spese detraibili con il Bonus Ristrutturazione (sfruttabile per il rifacimento dei bagni o degli impianti domestici e per gli interventi utili a eliminare le barriere architettoniche) bisognerà attendere eventuali proroghe. I provvedimento originario ha previsto una detrazione del 36% ma dalla Legge di Bilancio 2012 in poi, la detrazione è stata portata al 50%, incentivo prorogato poi di anno in anno. Dunque, fino al 31 dicembre 2021 è possibile usufruire dell’agevolazione al 50% mentre dal 2022,  se non ci saranno proroghe, la detrazione si abbasserà al 36% e sarà valida per le spese fino a 48.000 euro.

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Il Superbonus 110% compie un anno: in Sardegna investiti 224milioni euro

Il Superbonus 110% compie un anno: in Sardegna investiti 224milioni euro

Il Superbonus 110% compie un anno e in Sardegna gli investimenti superano i 224milioni di euro. Quasi raddoppiate le pratiche ammesse rispetto  a fine giugno: + 89%. 

1.549 edifici e oltre 224 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione. Sono questi i numeri sardi del primo anno di Superbonus 110% che emergono da un monitoraggio effettuato sul principale incentivo per le ristrutturazioni edilizie, basato su dati forniti dell’ENEA e del ministero per la Transizione ecologica sulla distribuzione territoriale degli interventi al 31 agosto 2021.

In 12 mesi di vita della norma, nell’Isola gli interventi nei condomini sono stati 134 (il 7,4% degli edifici sardi interessati da SuperBonus) per un valore totale di 84mlioni, equivalente al 34,5% di tutti gli investimenti legati alla norma. Negli edifici unifamiliari, invece sono stati 1.021 (il 65,9% degli edifici), per un valore di 114milioni, ovvero il 46,6% degli investimenti. Per ciò che riguarda le unità immobiliari indipendenti, i lavori autorizzati sono stati 414 (il 26,7% degli edifici) per un valore di 46milioni equivalente al 18,9% di tutti gli investimenti legati alla norma. Dalla rilevazione di fine giugno, gli interventi sono passati da 817 a 1.549 con una impennata del 89,6%, gli investimenti da 115 a 244milioni e la detrazione media è cresciuta da 141 a 144mila euro per edificio.

Numeri che, in Sardegna così come nel resto d’Italia, dimostrano quanto gli incentivi fiscali stiano sostenendo la domanda di manutenzione degli immobili: nel secondo trimestre del 2021 la quota di consumatori che indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il massimo storico del 22,9%. A livello nazionale, le asseverazioni interessate all’incentivo sono 37.128, il totale del investimenti ammessi a detrazione ammonta a 5,685 miliardi di euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 3,9 miliardi circa. Dati che sono raddoppiati (+95%) in meno di 5 mesi.

La spinta dei bonus è dunque indiscutibile e sicuramente darà un ulteriore impulso al mercato la proroga del superbonus al 2023 decisa in Consiglio dei Ministri.

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Coibentazione degli edifici, ecco tutti gli incentivi statali in Italia

La coibentazione di una casa o di un edificio commerciale consiste nella posa di un cappotto termico, una tecnica che permette di isolare termicamente un ambiente, evitando (o minimizzando) lo scambio di calore tra interno ed esterno. Questa soluzione è utile sia in inverno che in estate: durante le stagioni fredde il calore, invece di disperdersi all’esterno rimarrà all’interno. Viceversa, in estate, il caldo resterà all’esterno, mantenendo costante la temperatura interna della casa.

Alla luce di quanto descritto, è intuibile quali vantaggi possa portare la coibentazione di un edificio: meno energia elettrica consumata per la climatizzazione che, oltre i grandi benefici per la tutela dell’ambiente, comporta anche un notevole risparmio sulle bollette di gas e luce.

L’installazione del cappotto termico è un intervento che, per via del miglioramento della classe energetica dell’immobile oggetto dei lavori, può essere incentivato con il Superbonus 110%. Il superbonus però non è l’unico incentivo statale. In Italia ci sono infatti diverse agevolazioni che favoriscono gli interventi di coibentazione. Ecco quali sono.

Bonus Ristrutturazione 50%

Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione fiscale del 50% applicabile a manutenzioni generali, manutenzioni straordinarie, restauri, restauri conservativi, ristrutturazioni edilizie, e in alcuni casi specifici, anche nuove costruzioni.

Oltre alle principali categorie di intervento citate, gli incentivi consentono anche progetti finalizzati al raggiungimento dell’efficienza energetica negli edifici, che rientrano nella categoria delle “manutenzioni straordinarie”.

Riguardo alla coibentazione, con il Bonus Ristrutturazioni è possibile detrarre le spese per la riduzione della trasmittanza termica delle:

  • Pareti verticali che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani non riscaldati o dal terreno;
  • Strutture opache orizzontali e coperture inclinate che separano i vani riscaldati da quelli freddi e dall’esterno;
  • Pavimenti che delimitano i locali riscaldati da quelli non riscaldati, dall’esterno e dal terreno.
Il Bonus Ristrutturazioni è fino al 50% e la spesa massima ammessa è di 96.000 euro. Il bonus può essere utilizzato in detrazione (10 quote uguali vengono restituite in 10 anni) o in combinazione con due nuove opzioni fiscali alternative, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ecobonus dal 50% all’85%

L’Ecobonus nasce per favorire gli interventi mirati all’efficientamento energetico, ma concede gli interventi sulla struttura esterna degli edifici esistenti o unità indipendenti esistenti che riguardano: “strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010”.

Ma attenzione, perché se si sceglie solo di coibentare l’esterno della casa esistente senza ottenere alcun vantaggio pratico in termini di dissipazione del calore, non sarà possibile ottenere alcun beneficio fiscale. Il bonus, infatti, necessita di interventi che comportano vantaggi energetici oggettivi e determinabili.

Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, per tale intervento l’ecobonus è concesso nella misura del 65%, con un massimale di spesa pari a 60.000 euro.

Se invece l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è fissata nella misura del:

  1. 70%, se la superficie interessata dalla coibentazione è superiore al 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) dell’edificio;
  2. 75%, quando la coibentazione interessa più del 25% della SDL dell’edificio, e l’intervento comporta il conseguimento almeno della “qualità media” ai sensi delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015;
  3. 80%, se oltre ai requisiti citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono anche interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comportano il miglioramento almeno di 1 classe di rischio rispetto a prima;
  4. 85%, se oltre agli interventi citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono interventi strutturali che comportano all’edificio la riduzione di 2 classi di rischio sismico.

Per gli interventi che danno diritto al 70% e al 75% di detrazione, il massimale di spesa è pari a 40.000 euro, importo che sarà da moltiplicare per il numero delle unità esistenti in condominio. Per gli interventi detraibili nella misura dell’80 e dell’85% invece, il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro, anche qui da moltiplicare per le unità del condominio.

L’Ecobonus è utilizzabile in detrazione (10 quote per 10 anni), oppure con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Conto termico 65%

Il Conto Termico è un incentivo gestito dall’ente statale GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Si tratta di un rimborso fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. L’incentivo può essere richiesto dai privati, dalle imprese e dagli enti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio, il Conto Termico è destinato unicamente agli enti della Pubblica Amministrazione, come specificato in questo modulo informativo.

Bonus Facciate 90%

Il Bonus Facciate dà diritto a una detrazione d’imposta del 90% per gli interventi volti al recupero e restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1444/1968. Sono ammessi gli interventi effettuati solo sulle facciate e sugli elementi componenti delle facciate, quali ornamenti, fregi e balconi.

Il bonus facciate agevola anche il lavoro di isolamento termico dell’edificio e “sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.

Tutti i lavori dovranno rispettare:

  1. I requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche del Decreto del 26 giugno 2015;
  2. I valori di trasmittanza termica definiti dal:

Per il Bonus Facciate, a differenza di altri incentivi, non esistono limiti di spesa da rispettare. L’incentivo è utilizzabile in detrazione (10 quote in 10 anni), oppure con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%

La maggiore possibilità di risparmio sui lavori di coibentazione è stata introdotta nel 2020 dal Decreto Rilancio: si tratta del tanto chiacchierato Superbonus 110%. L’incentivo interessa e favorisce gli interventi mirati al conseguimento del risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico degli immobili che devono essere adibiti a scopo residenziale.

La coibentazione dell’edificio è considerata l’intervento principale di un lavoro di efficientamento energetico. Può essere realizzato anche senza ulteriori lavori, a patto che l’edificio ottenga un incremento minimo di 2 classi energetiche rispetto alla condizione precedente.

I massimali di spesa per l’intervento di coibentazione sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.

Si dovranno inoltre rispettare:

  • I requisiti di trasmittanza termica definiti dal DM 6 agosto 2020;
  • I CAM (Criteri Ambientali Minimi)  per i materiali isolanti utilizzati, ai sensi del DM 11 ottobre 2017.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato in detrazione, stavolta con recupero in 5 quote per 5 anni. Alternativamente, come ormai abbiamo visto più volte, e se si trovano le condizioni giuste, si può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta oppure chiedere uno sconto immediato in fattura dalla ditta che eseguirà i lavori.

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Ristrutturazione bagno: tutti gli incentivi fiscali per risparmiare

La ristrutturazione del bagno è un intervento che al momento può usufruire di una sola agevolazione fiscale: il Bonus Ristrutturazioni. Il bagno però è comunque una stanza afferente all’unità immobiliare, dotata di infissi, pavimento e arredamento. Per questo, con un po’ di attenzione, è possibile accedere anche ad altri tipi di incentivi.

In questo articolo vi diremo tutto quello che c’è da sapere sulla ristrutturazione del bagno e sulle relative agevolazioni fiscali.

Ristrutturazione bagno: Bonus Ristrutturazioni come incentivo principale

Partiamo innanzitutto col dire che l’incentivo che “ufficialmente” consente il rifacimento del bagno è il Bonus Ristrutturazioni 2021, che ammette lavori di manutenzione straordinaria. L’agevolazione concede una detrazione IRPEF pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote per 10 anni. In alcuni casi è anche possibile beneficiare dell’incentivo con le due opzioni alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il Bonus Ristrutturazioni, per quanto riguarda il rinnovo del bagno, si configura nelle seguenti declinazioni:

  • Realizzazione ex novo del bagno, ma senza modificarne forma, superficie o volume. In sostanza, senza modifiche strutturali;
  • Rifacimento dell’impianto idrico e sostituzione delle tubature;
  • Interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, come montaggio di sanitari rialzati o ampliamento della porta d’ingresso;
  • Nuova costruzione del bagno con modifiche strutturali (solo per le unità abitative danneggiate o demolite a causa di calamità naturali per le quali è stato dichiarato lo Stato di Emergenza). In questo caso, eccezionalmente, si concede di utilizzare il bonus ristrutturazioni per la costruzione da zero dell’intera unità danneggiata, e non solo del bagno.

Gli interventi sono rivolti solo alle unità abitative residenziali (indipendenti o condominio), e non agli immobili con destinazione d’uso commerciale.

Ecobonus, Bonus Mobili o Superbonus 110%, in base agli interventi da eseguire

Con il Bonus Ristrutturazioni è possibile eseguire numerosi lavori nel bagno usufruendo di corposi incentivi, ma esistono altre possibilità per detrarre ulteriori spese.

Se quindi volete optare per altri interventi mirati a specifici elementi da sostituire o rinnovare, ecco tutto quello che potete fare in bagno con le altre agevolazioni fiscali:

  • Sostituzione degli infissi, con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche, con Bonus Ristrutturazioni o con Superbonus 110% ;
  • Acquisto di nuovi mobili per il bagno o per la casa con il Bonus Mobili;
  • Rifacimento pavimento con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%, se si riesce a ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità (per esempio installando un sistema di riscaldamento a pavimento).

Bonus Idrico

Con la Legge di Bilancio 2021 è arrivato anche il Bonus Idrico. Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

  • i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021.

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Impianti elettrici a norma: i tre livelli delle dotazioni impiantistico-funzionali

Da una recente indagine nel ramo dell’Edilizia è emerso che in Italia circa 12 milioni di appartamenti sono dotati di impianti elettrici non a norma. Gli incidenti domestici e i guasti relativi al malfunzionamento degli impianti elettrici si aggirano intorno ai 45.000 casi ogni anno.

Quando si parla di ristrutturazioni e di realizzazione di impianti elettrici civili, anche per uso domestico, occorre fare riferimento a precise normative che evitano il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose per persone e unità abitative. In questo articolo riassumeremo la norma CEI 64-8, attualmente in vigore in Italia.

Norma CEI 64-8

La norma di riferimento per la realizzazione di un impianto elettrico civile è la CEI 64-8. All’interno della norma è possibile reperire le prescrizioni di legge riguardanti il progetto, la messa in opera e la verifica degli impianti elettrici. Lo scopo di tutte le disposizioni è quello di realizzare un impianto corretto non solo dal punto di vista normativo, ma anche della sicurezza delle persone che abitano l’appartamento.

Dal 1° marzo 2019 è in vigore la Variante 5 della CEI 64-8, che rispetto alle varianti precedenti ha introdotto nuove linee guida che prevedono il percorso di allineamento delle norme nazionali degli impianti elettrici civili alle normative europee, oltre a introdurre le prestazioni minime di cui devono essere dotati gli impianti elettrici.

I livelli minimi delle dotazioni impiantistico-funzionali

I livelli rappresentati dalla normativa CEI 64-8 sono tre:

– nel Livello 1 rientra la predisposizione di un impianto elettrico provvisto delle dotazioni minime obbligatorie, per la conformità ai sensi della CEI 64-8; inoltre, in tal modo verrà data una garanzia circa la sicurezza dello stesso e la sua (seppur minima) funzionalità;

– nel livello 2 rientrano gli impianti realizzati con un numero maggiore di prese di corrente e di circuiti, oltre al citofono e ai dispositivi di controllo dei carichi elettrici;

– al livello 3, infine, vengono inseriti gli impianti innovativi, cioè quelli scomposti in diverse sezioni e dotati, magari, anche di domotica.

Questa ripartizione delle dotazioni degli impianti elettrici è utile non solo all’elettricista che dovrà realizzare il progetto e rilasciare la certificazione di conformità, ma anche al committente il quale, avendo chiari i vari livelli, potrà operare una scelta sul tipo di intervento da far svolgere al professionista.

Ecco una semplice schematizzazione per ogni livello, con l’indicazione delle dotazioni minime che l’elettricista dovrà installare.

Livello 1

Il Primo Livello rappresenta un impianto elettrico di base, che l’elettricista predisporrà per far si che l’appartamento possa essere dotato di certificazione di conformità , oltre a garantire i requisiti di sicurezza e fruibilità: la norma CEI 64-8 prevede che ogni stanza venga dotata di un numero minimo di dispositivi.

Per un appartamento di dimensioni inferiori ai 50 mq, l’elettricista dovrà predisporre un impianto elettrico a due circuiti: ciò significa che dal quadro generale dovrà partire un cavo che alimenta un magnetotermico / differenziale per la linea della luce (quindi i lampadari e le luci in generale) e un magnetotermico / differenziale per la linea delle prese.

Se l’appartamento è più grande rispetto al primo, ma non supera i 75 mq, i circuiti dovranno essere almeno tre: dal contatore generale, quindi, partiranno un magnetotermico / differenziale dedicato esclusivamente all’ambiente cucina e un magnetotermico / differenziale che a sua volta suddividerà la linea ad altri due magnetotermici / differenziali per la luce e per le prese.

Passando ai singoli dispositivi, in conclusione, nell’ingresso andranno previsti almeno una presa, un punto luce, stessa cosa per il corridoio e il ripostiglio. Per le camere da letto, a seconda della dimensione, occorreranno dalle 4 alle 6 prese, 1 o 2 punti luce e almeno una presa tv. Nella cucina, invece, potranno essere installare dalle 2 alle 4 prese (a seconda che vi sia cucina o angolo cottura) e almeno un punto luce e un punto antenna. In bagno risultano necessarie almeno 2 prese e 2 punti luce (uno per lo specchio e uno per il soffitto). Infine, andranno predisposti i punti luce esterni (uno per il balcone e uno sulla porta d’ingresso) e una presa per il telefono.

Livello 2

Il Secondo Livello rappresenta un impianto elettrico di base, maggiorato con sistemi antintrusione, allarmi e videocitofono.

Perciò, rispetto al primo livello avremmo un numero maggiore di prese e punti luce: per le camere da letto, a seconda della dimensione, verranno installate dalle 5 alle 8 prese, 2 o 3 punti luce e almeno una presa tv; nella cucina saranno presenti dalle 2 alle 6 prese (a seconda che vi sia cucina o angolo cottura), 2 punti luce e un punto antenna, mentre nel bagno la predisposizione è identica al livello base, quindi 2 prese e 2 punti luce.

Per quanto riguarda i circuiti, questi, a seconda della dimensione dell’appartamento, saranno minimo 3 (per aree fino ai 75 mq) e massimo 6 (per aree maggiori di 125 mq).

Livello 3

Il Terzo Livello è definito anche impianto domotico in quanto oltre a garantire una soluzione più completa sotto l’aspetto della funzionalità, della sicurezza e della protezione, prevede anche la gestione delle singole zone della casa, attraverso il controllo da remoto.

Un impianto elettrico civile domotico oltre a comprendere i dispositivi classici, quali prese e punti luce, vede la presenza di supporti di comunicazione atti al contrasto delle intrusioni di estranei in casa, della gestione e del controllo delle luci, della regolazione della temperatura degli ambienti e per la verifica dei carichi.

Inoltre, con un impianto di tale livello è possibile anche gestire ogni singolo ambiente, quindi, chiudere o aprire la tapparella di una stanza, spegnere e accendere la luce, diffondere la musica e collegare anche dispositivi di sicurezza quali i sistemi anti allagamento e di rilevazione fughe di gas.

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Bonus Ristrutturazione 2021, c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per fare domanda

Bonus Ristrutturazione 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per fare domanda

Il bonus Ristrutturazione 2021 si avvicina alla scadenza, per fare domanda resta tempo fino al 31 dicembre. Ecco a chi spetta e quali sono i requisiti

Il bonus Ristrutturazioni è stato ulteriormente prorogato con la Legge di Bilancio 2021, ma ormai si avvia a scadenza e probabilmente non ci saranno ulteriori slittamenti della data di decadenza di questa agevolazione che risulta attualmente confermata al 31 dicembre 2021.

Non resta molto tempo quindi per beneficiare di questo incentivo introdotto dal governo Conte bis per andare incontro ai cittadini che intendono intervenire con lavori di ristrutturazione di uno stabile finalizzati tra le altre cose al miglioramento della classe energetica dello stesso.

La Legge di Bilancio 2021 ha prolungato la validità del bonus Ristrutturazioni di un anno rispetto alla scadenza originale che era stata fissata al 31 dicembre 2020, e non è da escludere che la Legge di Bilancio 2022 estenda ulteriormente la validità dell’agevolazione, tuttavia ancora è troppo presto per confermare o escludere questa possibilità.

Prorogati fino a fine 2021 tutti i bonus edilizi

C’è ancora tempo quindi per beneficiare del bonus Ristrutturazioni, ma come funziona questa agevolazione, quali spese copre e quali sono i requisiti per potervi accedere? Diciamo anzitutto che si tratta di un bonus che copre il 50% delle spese sostenute nell’ambito degli interventi di ristrutturazione, ma ci sono anche alcune novità introdotte successivamente.

Con la manovra economica varata a fine 2020 sono state prorogate interamente le agevolazioni per la casa introdotte dal governo Conte, senza che venissero apportate modifiche sostanziali per quel che riguarda le aliquote di riferimento per la detrazione.

Tuttavia alcune novità sono state introdotte con la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2021 per i bonus edilizi. Nel testo leggiamo che la proroga serve a “favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni”.

Con la Legge di Bilancio 2021 quindi è stato prorogato il bonus Ristrutturazioni da usare nell’ambito di interventi di recupero edilizio e che prevede una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute. Ad essere prorogati con scadenza a fine 2021 sono anche l’Ecobonus, il bonus Facciate, il bonus Mobili ed Elettrodomestici e il bonus Verde.

Le novità sul bonus Ristrutturazioni 2021

Il bonus Ristrutturazioni va a coprire tutte quelle spese che vengono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021, e grazie ad esso è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’intervento fino ad un limite massimo di 96.000 euro di spesa. L’importo del bonus può arrivare quindi fino a 48.000 euro.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del bonus ricordiamo che deve essere effettuata la comunicazione ENEA, che è obbligatorio presentare entro 90 giorni dalla data in cui sono stati conclusi gli interventi edilzi finalizzati ad ottenere un aumento della classe energetica dell’edificio.

Sappiamo quindi che il bonus Ristrutturazione è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 senza particolari modifiche, ma vi sono comunque alcune novità da evidenziare.

Alcune novità sono state introdotte con il decreto Rilancio e riguardano:

  • la possibilità di beneficiare della detrazione in 10 anni attraverso la dichiarazione dei redditi
  • l’opzione cessione del credito a terzi compresi istituti di credito
  • lo sconto in fattura nel caso in cui vi sia un accordo tra chi ha sostenuto la spesa per i lavori e l’impresa che li ha materialmente svolti.

Altre novità invece, come accennato, sono state introdotte con la scorsa legge di Bilancio. La principale novità riguarda la possibilità di inserire tra le spese su cui si applicherà la detrazione Irpef al 50% anche quelle sostenute per la sostituzione del gruppo elettrico.

Inoltre la scorsa finanziaria ha introdotto un nuovo incentivo per la sostituzione di sanitari e rubinetteria e per l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile.

Quali spese sono coperte dal bonus Ristrutturazione 2021

Il bonus Ristrutturazione 2021 può essere richiesto per specifici interventi e relative spese che sono indicati dall’Agenzia delle Entrate in una guida pratica il cui ultimo aggiornamento è del luglio 2019.

Per il 2021 le novità le troviamo nel comma 60 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio. Una di esse riguarda la possibilità di applicare la detrazione del 50% anche alle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Di seguito pubblichiamo l’elenco completo di tutte le spese coperte dal bonus Ristrutturazioni:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi)
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..)
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica
  • interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici
  • riparazione di impianti per la sicurezza domestica (ad es. sostituzione del tubo del gas o riparazione di una presa non funzionante
  • installazione di apparecchi di rilevazione di gas
  • monitoraggio di vetri anti-infortunio
  • installazione corrimano
  • sostituzione di porte interne

Si può applicare la detrazione Irpef del 50% prevista dal bonus Ristrutturazioni anche nel caso di spese:

  • relative alla progettazione o per altre prestazioni professionali connesse
  • sostenute per prestazioni professionali comunque richieste in base alla tipologia di intervento effettuato
  • necesssarie per la messa in regola degli edifici come previsto dal DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e dalle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • sostenute per l’acquisto dei materiali
  • relative al compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • sostenute per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • il pagamento dell’Iva, dell’imposta di bollo e dei diritti per le concessioni, le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio lavori
  • sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dal Comune in cui si trova lo stabile
  • sostenute per altri eventuali costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

A chi spetta il bonus Ristrutturazioni 2021

Cambia ben poco per quel che riguarda la platea di beneficiari del bonus Ristrutturazioni 2021, infatti con l’ultima legge di Bilancio in tal senso non sono state apportate modifiche. Ciò vuol dire in sostanza che si tratta di un’agevolazione che può essere richiesta da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

A richiedere il bonus Ristrutturazioni per mezzo del quale è possibile accedere alla detrazione del 50% sulle spese sostenute per gli interventi che abbiamo sopra elencato dovrà essere necessariamente il proprietario dell’immobile oppure il titolare dei diritti di godimento e in generale coloro che sosterranno le spese per i lavori di ristrutturazione.

Possono quindi richiedere il bonus Ristrutturazioni 2021 e beneficiare della detrazione fiscale prevista i seguenti soggetti:

  • proprietari e nudi proprietari dell’immobile interessato dagli interventi di ristrutturazione edilizia
  • titolari di un diritto reale di godimento quali uso, usufrutto, abitazione o superficie
  • locatari e comodatari dell’immobile
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, nonché le imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

In quei casi in cui è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, colui che ha acquistato l’immobile può beneficiare dell’agevolazione prevista dal bonus Ristrutturazioni 2021 se:

  • risulta immesso nel possesso dell’immobile
  • effettua i lavori di ristrutturazione a proprie spese
  • il compromesso è stato regolarmente registrato

È anche possibile richiedere il bonus Ristrutturazioni laddove chi effettua materialmente gli interventi è lo stesso beneficiario dell’agevolazione. In questo caso il bonus andrà a coprire il 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari a portare ad effettuare i lavori che appunto vengono svolti in autonomia dal diretto interessato.

Quali documenti servono per richiedere il bonus Ristrutturazioni

Come per gli altri bonus edilizi, anche per richiedere l’agevolazione prevista dal bonus Ristrutturazioni occorre presentare la documentazione prevista dalla normativa. Il contribuente interessato alla detrazione fiscale del 50% prevista dal bonus è tenuto infatti a conservare alcuni documenti per presentare la domanda presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

documenti necessari per la richiesta del bonus Ristrutturazioni 2021 sono i seguenti:

  • domanda di accatastamento
  • ricevute di pagamento dell’IMU
  • nel caso di lavori che interessano parti comuni di edifici residenziali, la delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e la tabella della ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia
  • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus ristrutturazioni.

Per tutti i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 inoltre bisogna inviare regolare comunicazione all’ENEA sulle spese di ristrutturazione sostenute.

Per inoltrare la comunicazione all’Enea è necessario compilare dei moduli che dovranno contenere tutta una serie di informazioni. Per sapere in che modo va compilata la comunicazione si può fare affidamento alle istruzioni riportate nella guida pubblicata il 21 novembre 2018 che si può trovare sul sito dell’ENEA.

Per quanto riguarda l’obbligo di presentare la comunicazione all’Enea, questo non è da considerarsi esteso a tutti i lavori per i quali si richiede il bonus Ristrutturazioni, ma solo per quegli interventi attraverso i quali si ottiene un risparmio energetico e quindi il passaggio ad una classe energetica più alta.

Come deve essere effettuato il pagamento per beneficiare del bonus Ristrutturazioni

Le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno accesso alle agevolazioni previste dal bonus dovranno essere pagate con metodi tracciabili. Il metodo di pagamento utilizzato non può essere denaro contante, ma sono accettati pagamenti quali bonifico postale o bancario.

Nel bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • la causale del versamento che deve riportare la seguente dicitura: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che ha effettuato i lavori cioè del beneficiario del pagamento.

Nel caso di interventi che riguardano parti comuni dei condomini al codice fiscale dei condomini si dovrà aggiungere il codice fiscale dell’amministratore del condominio o del condomino che effettua materialmente il pagamento.

Se le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia vengono sostenute da più persone e ve n’è più di una che intende beneficiare delle detrazione fiscale prevista dal bonus, allora nel bonifico si dovrà indicare anche il codice fiscale di ciascuna delle persone interessate a beneficiare dell’agevolazione.

Ricordiamo che in ogni caso è possibile ottenere la detrazione prevista dal bonus anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. In questo caso il contribuente può richiedere lo sconto Irpef del 50% sulle spese sostenute previsto dal bonus ma la società finanziaria dovrà pagare necessariamente tramite bonifico segueno le indicazioni per la compilazione.

La società si premurerà di indicare nella compilazione il codice fiscale del soggetti per il quale viene effettuato il pagamento, e il beneficiario del bonus che ha pagato gli interventi tramite finanziaria sarà tenuto a conservare la ricevuta del bonifico effettuato dalla stessa a favore dell’impresa che ha svolto i lavori.

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Global, operazioni di pulizia dei locali e sanificazione certificata

Sanificazione certificata dei luoghi di lavoro, locali pubblici e abitazioni private. Un tema di attualità in queste settimane che precedono la riapertura delle scuole in Sardegna: la Global mette in campo i suoi professionisti per fornire ai clienti la “Certificazione di avvenuta Sanificazione” degli ambienti trattati.

L’argomento è ormai noto: a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 molte attività ed aziende si trovano a dover modificare le operazioni e modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro. Il tutto, per rispettare i protocolli dettati dai DPCM e dal Ministero della Salute, ma anche per poter garantire, alla riapertura, la sicurezza richiesta dai nuovi standard per evitare o ridurre al minimo i rischi di contagio da Coronavirus.

Per questo motivo, è spesso più semplice, rapido ed economico, affidarsi ad aziende specializzate in servizi di pulizia, sanificazione ed igienizzazione, che possiedono attrezzature e prodotti specifici per il trattamento di superfici e luoghi di lavoro e conoscono le modalità di applicazione richiesti, che consentono di non incorrere in errori o sanzioni dovute alla scorretta applicazione delle suddette norme.

La Global, vista l’esperienza maturata in anni di servizi di pulizia e sanificazione in ambienti di lavoro – privati, pubblici, industriali e alimentari – implementa i suoi servizi specialistici, offrendo ai propri clienti e in previsione della riapertura delle aziende a dei luoghi di lavoro in generale, un servizio di sanificazione specifico col fine di garantire la riduzione al massimo del rischio di contagio. Tutto questo, tramite l’utilizzo di corrette procedure per le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali, delle attrezzature, delle superfici e dei servizi comuni.

Queste operazioni vengono effettuate da personale appositamente formato, con l’impiego di attrezzature e macchinari professionali. I nostri professionisti sono infatti in grado di valutare e definire le tipologie, le quantità ed i tempi di intervento ottimali che garantiscano una perfetta igienizzazione degli ambienti trattati.

La Global, da oltre dieci anni in possesso dell’abilitazione e dell’’idoneità tecnico professionale ai Servizi di Pulizia e Sanificazione, secondo i requisiti del DM 247/97 e della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e tramite l’utilizzo dei suoi protocolli e processi, può garantire l’esecuzione di Sanificazioni Certificate in locali e ambienti pubblici o privati, di tipo commerciale, alimentare o industriale. Il tutto, nel pieno rispetto delle norme di legge e in previsione dei controlli previsti dalle autorità competenti. Fornendo al committente, la “Certificazione di avvenuta Sanificazione” degli ambienti trattati.

Garantendo perciò alle aziende, sicurezza e protezione per i propri dipendenti e clienti. E alle famiglie, quella dei propri cari, parenti o amici che siano. Per questo, chiunque sia interessato a una sanificazione garantita dei propri ambienti di lavoro o della propria abitazione, può contattarci per un sopralluogo e/o un preventivo gratuito.

Contatta subito Global Società Cooperativa Sociale

Via Villacidro 106, 09037, San Gavino Monreale (SU)
Tel & Fax: +39 070 2348800
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