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Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

Che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?

Una domanda che ci capita di sentire spesso e la cui risposta sembra semplice, è “ma che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?”. La differenza in effetti è definita da piccoli dettagli, dal punto di vista prettamente strutturale, mentre a livello giuridico e normativo la distanza è ben più ampia.

Cerchiamo di approfondire meglio la questione. Per lastrico solare si indica solitamente una superficie piana e calpestabile sita nella parte superiore di un edificio che svolge semplicemente la funzione di copertura. Se quest’area calpestabile è invece circondata da ringhiere o parapetti che consentano l’affaccio senza rischi alle persone che vi hanno accesso, allora la superficie prende il nome di terrazzo.

I lastrici solari nei condomini, come qualsiasi copertura, sono a servizio comune di tutti i proprietari. Le terrazze invece sono generalmente accessibili, ad uso esclusivo, dai proprietari degli appartamenti collegati.

A disposizione dei proprietari di terrazzo o di lastrico solare esistono vari bonus, come il Bonus Verde, qualora si voglia creare un orto urbano o un’area verde con manto erboso. L’agevolazione fiscale, confermata dalla Legge di Bilancio fino al 2024, rimborsa fino al 36% gli oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio. Oppure, la superficie calpestabile si presta bene all’installazione di pannelli fotovoltaici da collegare a un impianto per la generazione di energia elettrica: un investimento che può rivelarsi molto vantaggioso, considerando il continuo aumento dei costi delle bollette di gas e luce.

Se devi ristrutturare il tuo terrazzo o il tuo lastrico solare in Sardegna, contattaci per un preventivo.

 

Cappotto termico: cos’è e com’è fatto e perché conviene il rivestimento esterno di un edificio

Il cappotto termico esterno è diventato un argomento molto dibattuto in quanto realizzabile, sia in sede di ristrutturazione che di nuova costruzione, usufruendo dei bonus statali per l’efficientamento energetico.

Come dice il nome stesso, si tratta di un’opera edile in grado di isolare l’edificio dall’ambiente esterno, allo scopo di avere una casa più fresca d’estate e più calda d’inverno, garantendo allo stesso tempo un’ottimizzazione e un efficientamento energetico che si traducono, infine, in un notevole risparmio nella bolletta elettrica e del gas.

Descrizione delle lastre del cappotto termico

Il cappotto termico esterno è composto da lastre, affiancate e posate come “piastrelle” sulle pareti esterne di un edificio. Ogni lastra è composta da più strati di materiali isolanti, che possono essere biologici o sintetici. I materiali biologici più utilizzati per creare il cappotto termico sono la fibra di legno, la fibra di vetro, il sughero e la lana di roccia.  Tra i materiali sintetici annoveriamo il poliuretano estruso, il poliuretano espanso e il PVC.

I materiali sintetici hanno solitamente un costo minore ma anche una resa minore rispetto a quelli naturali: oltre all’isolamento termico, infatti, bisogna valutarne anche il più rapido degrado nel tempo e l’isolamento acustico inferiore rispetto alle fibre naturali.

La posa del cappotto termico esterno

È importante che la posa dei pannelli isolanti venga eseguita da personale esperto e abilitato, sia per rispettare le normative (in particolare le indicazioni poste dalla certificazione UNI 11716:2018) e poter richiedere i bonus statali, sia per assicurarsi un lavoro a regola d’arte (ed evitare spiacevoli inconvenienti, come risalita di umidità o sbalzi termici). Dalla rasatura dell’intonaco all’incollaggio, dalla distanza tra lastre alla loro tassellatura, fino alla tinteggiatura finale, ogni step deve essere effettuato con la massima cura per assicurare la massima resa termica ed evitare dispersioni di calore.

In conclusione, dotare la propria abitazione di un cappotto termico esterno è un’opportunità da non perdere per chi desidera ottenere un risparmio energetico e abbracciare le politiche di sostenibilità ambientale, oltre a migliorare il comfort abitativo dell’immobile e vedere salire il suo valore sul mercato.

Bonus idrico: di cosa si tratta, lavori ammessi e scadenze (attenzione alla data del 30 giugno!)

Il bonus idrico è un incentivo statale dedicato a chi decide di effettuare lavori di miglioramento ed efficientamento dell’impianto idrico della propria abitazione. L’incentivo copre ad esempio la sostituzione componenti del bagno o della cucina (rubinetti, sanitari, etc) oppure la sostituzione di vecchie tubazioni con impianti nuovi o moderni apparecchi a ridotto flusso di acqua. Si tratta dunque di una risoluzione per favorire la sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi.

L’incentivo consiste in un rimborso fino a 1.000 euro delle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021 per questo tipo di interventi di efficientamento idrico all’interno di una singola unità immobiliare. Si potrà fare richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2022, ultimo giorno disponibile per inoltrare la domanda.

Per beneficiare del bonus idrico, il contribuente deve rendicontare spese relative a:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come sempre, la parola d’ordine è “tracciabilità” dei pagamenti. Sono infatti esclusi dal rimborso i pagamenti effettuati in contanti: tutte le transazioni di denaro, sia relative all’acquisto degli impianti che dei lavori murari o idraulici, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite “bonifico parlante” in ottemperanza del D.M. 395/2021, art. 4, comma 8.

Sono considerati validi anche gli acquisti online di materiali, purché si possa presentare una fattura elettronica opportunamente descrittiva del bene fornito e la documentazione delle specifiche tecniche del prodotto.

Bonu idrico prorogato fino al 2023

Chi invece ancora non ha effettuato alcun tipo di lavoro, grazie alla Legge di Bilancio L. 234/2021 può beneficiare della proroga di questo incentivo fino al 2023: saranno quindi rimborsabili anche i lavori effettuati durante tutto il 2022.

Attenzione, però: è meglio non aspettare l’ultimo momento per fare richiesta. Nell’ultima Legge di Bilancio è stata prevista una notevole riduzione della disponibilità finanziaria che passa dai 5 milioni di euro previsti per il 2021/2022 a solo 1,5 milioni di euro per il 2023. Il bonus infatti sarà disponibile fino ad eventuale esaurimento dei fondi: in questo caso vige la regola dell’ordine di presentazione della domanda. Quindi, ove possibile, meglio accelerare i tempi!