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Bonus ristrutturazioni casa ed Ecobonus, è online il portale Enea 2023

Dal 1° febbraio 2023 è online il portale aggiornato dell’ENEA attraverso il quale è possibile trasmettere i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023, con riferimento alle detrazioni fiscali del Bonus Casa (Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, art. 16-bis DPR 917/86) e dell’Ecobonus (Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, Legge 296/2006).

Sul portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2022 e nel 2023. Per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1° e 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA decorre dalla data di messa online del sito (dunque dal 1° febbraio 2023).

L’ENEA ha specificato che attraverso il sito possono essere inviati:

– nella sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

– nella sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022);

È possibile accedere al servizio online mediante autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

ENEA ha anche stilato una lista degli interventi ammessi e pubblicato un vademecum con tutte le informazioni sui lavori che rendono accessibili Bonus Casa ed Ecobonus. Per andare incontro agli utenti è stato anche Virgilio, l’assistente virtuale all’Ecobonus, a cui si possono porre quesiti riguardanti gli incentivi statali.

Vetrate scorrevoli: libera installazione oppure occorrono permessi?

Chiudere un’area esterna di un’edificio con delle vetrate permette di vivere più comodamente gli spazi esterni anche in inverno, soprattutto nelle settimane più fredde, in cui il gelo costringe le persone a tenere le imposte chiuse per evitare eccessive dispersioni di calore. Chiudendo un balcone con delle vetrate scorrevoli, invece, si incrementa la superficie “vivibile” della casa.

Vivibilità e abitabilità però sono concetti differenti in edilizia, per cui bisogna fare degli opportuni distinguo prima di procedere con l’installazione di una vetrata scorrevole. Infatti, la distanza tra i due concetti è uguale a quella che separa la necessità di richiedere un permesso di costruzione rispetto a un ben più semplice intervento in libera edilizia. 

I parametri di riferimento che determinano l’esigibilità del permesso di costruire – nel caso di una vetrata – sono la stabilità costruttiva, il peso e la grandezza della struttura da installare, la modifica degli spazi su cui verranno installate le vetrate, oltre alle norme locali (vincoli paesaggistici o altri vincoli comunali o regionali).

Per questi motivi è quindi suggeribile rivolgersi sempre a tecnici abilitati che possano verificare la presenza dei requisiti minimi necessari al fine di ottenere i giusti permessi ed evitare sanzioni.

Vetrate panoramiche amovibili: definizione e requisiti

La legge 142/2022 di conversione del Decreto Legge 115/2022 cd. “Aiuti bis”, in vigore dal 22 settembre 2022, ha introdotto l’art. 33-quater, che include, fra gli interventi eseguibili in libera edilizia, anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche, le cosiddette VEPA.

Le vetrate panoramiche amovibili, come suggerisce il nome stesso, sono delle particolari vetrate scorrevoli realizzate con vetro temperato che possono essere installate per chiudere il balcone di casa senza necessità di autorizzazioni. Queste vetrate non hanno alcun montante verticale (in modo da garantire totale trasparenza).

Per poter essere definite vetrate panoramiche amovibili occorre quindi il rispetto di tutta una serie di requisiti vincolanti:

  • devono essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • devono assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione;
  • devono riguardare solo balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.

Le vetrate panoramiche amovibili, inoltre, per essere installabili in regime di edilizia libera devono rispettare anche altre precise condizioni:

  • non devono dare vita a spazi stabilmente chiusi (con conseguente variazione di volumi e di superfici);
  • non devono comportare la modifica della destinazione d’uso di balcone o loggia;
  • devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • le caratteristiche tecnico-costruttive e i profili estetici non devono modificare l’architettura generale del condominio.

L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili resta comunque soggetta al rispetto di ulteriori prescrizioni normative tra cui:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  • le normative in tema di vincoli paesaggistici e culturali;
  • disposizioni nel regolamento condominiale.

Che differenza c’è tra vetrata amovibile e veranda?

La veranda è una struttura in vetro che consente la realizzazione di un ambiente chiuso da annettere all’abitazione. La veranda comporta dunque la trasformazione completa di un’area accessoria aperta, il balcone, in uno spazio chiuso abitabile. Per questo motivo, aumentando il volume complessivo dell’immobile, nel caso della veranda – a differenza delle vetrate amovibili – risulta obbligatoria la richiesta di permesso di costruzione.

SAL: cos’è, a cosa serve e da chi deve essere redatto?

Quando si affronta la costruzione o la ristrutturazione di un edificio, nelle interlocuzioni con l’impresa si fa spesso riferimento al cosiddetto SAL. Oggi vedremo insieme di cosa si tratta, a cosa serve e chi deve redigere questo importante documento.

Il SAL (acronimo di Stato Avanzamento Lavori) è il verbale che descrive le fasi e le varie lavorazioni del cantiere, elencando le attività completate e quelle che ancora devono essere iniziate. Non va confuso con il computo metrico estimativo, ossia il documento redatto dal progettista prima dell’avvio dei lavori per stimare il costo di esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera edile.

Il SAL, come dicevamo, serve per tenere traccia dei progressi del progetto elencando (ed evidenziando quelle concluse o quelle da concludere) le varie attività da completare al fine di completare la costruzione. Tenere sotto controllo il SAL permette di individuare immediatamente problemi o ritardi che possono influire sulla tempistica del progetto, e permette di verificare se il progetto sta procedendo all’interno dei tempi (e del budget) stabiliti.

Si tratta dunque di uno strumento utile di coordinamento per tutte le parti interessate al progetto, per garantire che le attività siano svolte in modo ordinato e sequenziale, che garantisce inoltre sia al committente che alla ditta esecutrice trasparenza e garanzia sul rispetto degli accordi contrattuali.

Chi deve redigere il SAL?

Il documento contenente lo Stato di Avanzamento Lavori viene solitamente redatto dal Direttore dei lavori, ossia il soggetto incaricato di coordinare l’esecuzione dei lavori che ha l’onere di assicurarsi che tutte le attività siano svolte secondo i tempi, i costi e le specifiche definite in fase di progettazione.

Cosa prevede la Legge? SAL e DM 49/2018

Il dm 49/2018 all’art. 14 comma 1 lettera d) menziona lo stato di avanzamento lavori (SAL); in particolare prevede che:

“tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.

Questo documento è fondamentale dunque per gli appalti pubblici ma anche per la richiesta dei bonus edilizi, come il Superbonus. L’agevolazione può essere infatti subordinata, come nel caso dei lavori in ambito condominiale, al raggiungimento di specifiche percentuali dell’intervento complessivo.

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Bonus barriere architettoniche: fino a 50.000 euro di incentivi

La Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti. Questa agevolazione è particolarmente interessante perché riguarda tutte le categorie di immobili, sia per i privati che per le imprese.

Lo scopo di questo bonus statale è quello di aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (come gradini, scale, porte strette, etc) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni private che sui luoghi di lavoro. In questo articolo cercheremo di approfondire il tema del Bonus barriere architettoniche 2023.

C0s’è il Bonus barriere architettoniche 2023

Il bonus barriere architettoniche in sostanza è una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati, come anticipato, al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento alle persone affette da disabilità motoria, ma anche per l’installazione di ascensori o montascale. L’incentivo è attivo per lavori effettuati da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese, esercenti arti e professioni.

Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Cosa sono le “barriere architettoniche”?

Innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per “barriera architettonica”. Con questa definizione si intendono tutti gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la mobilità delle persone, in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Anche la mancanza di segnalazioni o accorgimenti per facilitare orientamento e movimento a persone ipovedenti o sorde rientrano nella categoria. Inoltre, anche un posizionamento ragionato di interruttori, pulsantiere, citofoni e apparecchiature elettroniche può rientrare nella definizione di “abbattimento” delle barriere architettoniche.

Chi può richiedere il Bonus barriere architettoniche 2023

L’agevolazione può essere richiesta da chiunque (privati e imprese) possa dimostrare di aver effettuato spese volte ad eliminare le barriere architettoniche da un edificio. L’Agenzia delle Entrate ha specificato i seguenti soggetti beneficiari:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Le spese ammissibili sono gli interventi edilizi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche (rampe, ascensori, piattaforme elevatrici, adeguamento dei bagni, impianti elettrici e citofoni posizionati ad altezza corretta, etc), gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, ma anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali in caso di sostituzione di impianti preesistenti. Attenzione, però: il bonus è valido per gli edifici già esistenti e non sono agevolabili le opere, anche se effettuate allo stesso scopo, riguardanti immobili di nuova costruzione.

Come richiedere il Bonus barriere architettoniche 2023

Come per le altre agevolazioni fiscali legate all’edilizia, anche per questo bonus si possono portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, al 75% per cinque anni  le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. In alternativa c’è la possibilità – ove ammissibile – di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.