Blog grid view

Cos’è e come si calcola la volumetria di un edificio

Come si calcola la volumetria di un edificio?

Grazie al Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 12/2020 gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici rientrano di diritto nella definizione di “ristrutturazione edilizia”. Questi lavori possono essere effettuati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,  tenendo conto delle distanze definite per legge con i palazzi adiacenti o con qualsiasi altra struttura.

La stessa Legge 12/2020 consente anche, ove desiderato, di aumentare la volumetria degli edifici da ricostruire. Si può modificare la volumetria di un edificio se ciò è necessario per:

  • l’adeguamento alla normativa antisismica
  • l’applicazione della normativa sull’accessibilità
  • l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
  • promozione di interventi di rigenerazione urbana.

Quando si parla di calcolo di volumetria o cubatura in edilizia si intende la misurazione, espressa in metri cubi, del volume di un edificio. La volumetria di un edificio, si ottiene moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale.

Calcolo volumetria: operazione facile?

Il calcolo sembra semplice, ma le cose sono più complesse di quanto si potrebbe pensare. Quando si calcolano i metri cubi utili, bisogna tener conto, infatti, di una serie di prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali (gli odierni PUC) e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (le cosiddette N.T.A.). Bisogna rifarsi a questi documenti comunali quando, ad esempio, non c’è concordia tra i tecnici per quanto riguarda l’altezza reale da calcolare. Lo stesso discorso vale per le superfici esterne come quelle dei balconi o di altre estensioni della proprietà che, in linea teorica, non andrebbero inseriti nel calcolo della cubatura. Anche in questi casi è opportuno esaminare i regolamenti che possono variare da Comune a Comune, verificando parametri e limiti massimi previsti.

Grazie ai moderni software, la volumetria può essere calcolata facilmente partendo però da un sopralluogo e da misurazioni effettive eseguite sul posto, pertanto è necessario che il lavoro sia eseguito a regola d’arte sin dall’inizio, poiché ogni errore minimo nelle prime fasi andrà a pregiudicare quelle future e impedire un calcolo corretto. Proprio per queste ragioni e per la presenza di numerosi cavilli burocratici e disposizioni da rispettare, è utile recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure affidarsi a un tecnico per accertarsi di possedere tutte le informazioni corrette ed evitare errori (e le relative sanzioni).

 

Microcappotto termico: funzionamento e vantaggi

La tecnica a “cappotto” in edilizia definisce quelle tecniche di costruzione atte a isolare le pareti di un edificio sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico, “coprendolo” con un rivestimento coibente.

Il cappotto termico è il sistema più efficace per l’isolamento termico dell’involucro esterno delle strutture edili: una soluzione efficace in inverno (isola dal freddo) e anche in estate (isolamento dal calore) che svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione del risparmio energetico. Infatti, ogni edificio è soggetto a classificazione di classe energetica, che oltre a definire l’effettiva efficienza degli ambienti abitativi, concorre anche a determinare il valore dell’immobile in fase di compravendita.

Solitamente l’installazione del cappotto termico avviene sulle pareti esterne dell’edificio (più raramente su quelle interne, perché “ruberebbe” superficie utile calpestabile alle stanze. Si tratta in sostanza di panelli isolanti di spessore compreso tra 6 e 12 centimetri: il grado di isolamento dipende dal materiale utilizzato e dallo spessore dei pannelli.

Cappotto Termico e Microcappotto: le differenze

A differenza del tradizionale cappotto, il microcappotto termico è caratterizzato da uno spessore decisamente inferiore, garantendo comunque una buona resa. Il suo funzionamento è basato sulla stesura di una speciale vernice formata da microsfere che al loro interno contengono aria sottovuoto. Dalla loro granulometria e intensità dipende il livello di isolamento del microcappotto.

La differenza con il cappotto termico tradizionale dunque non consta solo nello spessore (nettamente inferiore) ma nelle tecniche di applicazione: se il cappotto prevede l’utilizzo di pannelli spessi dai 6 ai 12 centimetri, il microcappotto consente di limitarsi alla tecnica della pittura, decisamente meno complessa e invasiva.

Le principali caratteristiche del microcappotto termico sono:

  • è termoriflettente;
  • elimina i ponti termici;
  • è ignifugo;
  • è traspirante;
  • è resistente ai raggi UV;
  • è ecologico e ecosostenibile;
  • è adatto per applicazioni da interni e da esterni.

Il microcappotto termico è adatto alla riqualificazione edilizia nei casi in cui i vincoli architettonici sono da ostacolo o quando è richiesto l’utilizzo esclusivo di materiali naturali e ecosostenibili.

Microcappotto termico: vantaggi e svantaggi

La principale differenza tra le due soluzioni, come detto, è lo spessore: si parla di circa 5 millimetri di spessore rispetto ai 6-12 centimetri di un cappotto tradizionale. Inoltre i tempi di lavorazione sono decisamente inferiori ed è applicabile in qualsiasi situazione e in presenza di vincoli architettonici. Per la sua particolare caratteristica, inoltre, è fondamentale per evitare ponti termici negli angoli e nelle giunture.

Naturalmente, il microcappotto non garantisce le stesse prestazioni isolanti del cappotto tradizionale. Quindi la scelta tra le due tecniche sarà legata alle esigenze contingenti del momento.

Ristrutturazione degli esterni: perché è meglio farla durante la bella stagione?

La ristrutturazione degli esterni si può suddividere in una serie di interventi indispensabili per chiunque abbia una casa con un giardino, un terrazzo o un balcone abitabile, oltre naturalmente agli interventi di manutenzione o rifacimento di tetto e facciata.

Sicuramente durante la bella stagione, che in Sardegna dura dalla primavera all’autunno inoltrato, si vivono maggiormente gli spazi esterni della casa: ma con le temperature che salgono è consigliabile fare tutta una serie di lavori che invece sarebbero meno consigliabili in inverno o in periodi particolarmente piovosi. Scopriamo perché.

Perché conviene ristrutturare in estate?

La risposta è molto semplice. Gli interventi all’esterno, con il caldo e con la luce del sole sono più rapidi da eseguire e soprattutto da portare a termine. L’esempio più comune è il tempo di asciugatura delle pitture (sia interne che esterne) e delle opere in cartongesso.

Un altro motivo per cui ristrutturare d’estate risulta più conveniente (anche economicamente) è perché se si deve intervenire sugli infissi, ci si possono permettere tempi di intervento “più lunghi” rispetto all’inverno. Si possono infatti lasciare aperture senza che gli ambienti si sfreddino troppo, con una dispersione di calore che andrebbe a impattare notevolmente sui costi per il riscaldamento. Tenuto conto dei continui rialzi del costo dell’energia elettrica (ma anche del prezzo degli altri combustibili, dal gas al pellet), sicuramente questo tipo di lavori è conveniente farli in estate.

Piscina, che passione! Ma quali permessi occorrono per la costruzione?

Realizzare una piscina in giardino è il sogno di tante persone. Soprattutto in estate, con il caldo torrido che contraddistingue le ultime annate, una piscina domestica fornirebbe un sollievo piacevolissimo e un’opportunità di svago in qualunque momento della giornata.  Tra le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sulle piscine, la maggior parte riguardano autorizzazioni e permessi. In questo articolo cercheremo di fornire tutte le informazioni principali, per fugare ogni dubbio.

Occorrono delle autorizzazioni per costruire una piscina nel cortile di casa? La risposta è sì. In Italia infatti le piscine non rientrano nel campo dell’edilizia libera e dunque è necessario ottenere i relativi permessi per costruire. La normativa è complessa e regolamentata da accordi Stato-Regione recepiti e interpretati in modo diverso dai singoli governi regionali e, talvolta, dalle singole province.

Come districarsi tra le varie normative? Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, che saprà fugare ogni dubbio, o rivolgersi a un professionista che abbia esperienza nella realizzazione delle piscine nel territorio (il passaparola, come spesso accade, risolve tanti problemi).

Permessi per costruire una piscina

Come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato alla progettazione e presentare al Comune di pertinenza la richiesta del permesso di costruire.

Per la costruzione della piscina, il permesso di costruire è necessario quando:
– la piscina ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale
– le norme tecniche degli strumenti urbanistici la qualificano come intervento di nuova costruzione.

La domanda va presentata all’ufficio di pertinenza del Comune, insieme a:
– titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della piscina potrebbe essere soggetta agli oneri urbanizzazione, variabili da Comune a Comune, che possono pesare sulle spese burocratiche (art. 20 legge 380/2001). Per questo è bene avere idea delle spese globali per non sforare il budget che ci si era prefissati in partenza.

Piscine interrate: quando basta la DIA?

In alcuni casi è possibile realizzare la piscina in giardino con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività. Ciò è possibile quando c’è un rapporto di “pertinenza”, cioè la costruzione è progettata ad uso esclusivo e permanente dell’edificio principale, e si rispettino i seguenti punti:
– gli interventi hanno un volume pari o inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
– gli interventi non la qualificano come nuova costruzione secondo specifici regolamenti urbanistici, ambientali o paesaggistici del Comune.

La DIA deve essere presentata all’ufficio comunale da un professionista (geometra, architetto, ingegnere), che potrà verificare se nel Comune di pertinenza ci sono vincoli di tipo paesaggistico, storico-architettonico o di altro tipo nel piano regolatore.

Piscine non interrate: permesso non necessario

Il discorso cambia se la piscina non è interrata, ma viene poggiata fuori terra, al di sopra del suolo del giardino. In questo caso, la struttura viene considerata come arredo, al pari di un mobile o di un tavolino posizionato all’aperto. Inoltre si tratta di una costruzione mobile, che può essere rimossa e che non richiede interventi di ristrutturazione per essere posizionata e non costituisce una nuova volumetria a sé.