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Bonus Facciate: tutte le novità aggiornate a novembre 2022

La legge di bilancio, con l’attivazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha portato in dote diversi bonus dedicati a cittadini e imprese, volti in grande parte alla transizione ecologica degli immobili per portare un risparmio in bolletta e limare i consumi di energia, migliorando le classi energetiche degli edifici.

Tra le varie agevolazioni annoveriamo anche  il Bonus Facciate, introdotto nel 2020 e rinnovato per tutto il 2022, senza proroghe previste per il futuro, almeno al momento.

Bonus Facciate 2022: la normativa

Il Bonus Facciate a è rivolto a chi deve affrontare interventi di ristrutturazione per la riqualificazione della facciata esterna di edifici già esistenti (attenzione, il bonus non si applica alle case in costruzione) in zona A (tutti gli edifici situati nei centri storici, che rivestono un ruolo di interesse storico, artistico o culturale) o zona B (edifici costruiti in parti già urbanizzate, con zone totalmente o parzialmente edificate, dove la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq). L’immobile deve avere la facciata visibile su strada pubblica.

La formula di rimborso più richiesta per il Bonus Facciate consiste in una detrazione d’imposta ripartita in 10 quote annuali fino a coprire il 90% della spesa sostenuta, per i lavori iniziati negli anni 2020 e 2021, del 60% per i lavori sostenuti nel 2022 (in base all’ultimo aggiornamento).

Per fare un esempio pratico, se eseguiamo dei lavori sulla facciata di casa, spendendo 10.000 € nel 2022, avendo scelto l’opzione di detrarre dalla dichiarazione dei redditi, possiamo richiedere la detrazione del 60%, ovvero 6.000€. Questa cifra verrà scalata dall’IRPEF in dieci rate da 600 € all’anno, per 10 anni.

In alternativa, se non si vuole (o non si può) accedere alle detrazioni in fase di dichiarazione, è possibile usufruire dello sconto in fattura oppure della cessione del credito, qualora si trovino imprese ed enti disposti ad anticipare le spese a carico del contribuente.

Bonus facciate 2022: quali lavori rientrano nel bonus

I lavori che rientrano nel Bonus Facciate sono:

  • pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sostituzione o aggiunta di tende da sole o tende avvolgibili;
  • lavori sulle mura della facciata che influiscono dal punto di vista termico o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie dell’edificio.

Bonus facciate 2022: documentazione richiesta

I documenti che vanno sempre presentati quando si svolge un lavoro sono la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma per la richiesta del Bonus Facciate è necessaria una serie di documenti aggiuntiva.

Se l’immobile è una villa unifamiliare o un palazzo a sé stante, sul portale andranno caricati i seguenti documenti:

  • Visura catastale del proprietario dell’immobile;
  • domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dei tributi;
  • stralcio del PRG (strumento alternativo alla non approvazione del Piano Regolatore), soluzione volta a snellire la burocrazia e velocizzare l’accesso ai bonus;
  • documentazione idonea a verificare la visibilità su strada pubblica dell’immobile;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • atto di acquisto o contratto di locazione o sua cessione;
  • certificato catastale;
  • autocertificazione dello stato di famiglia;
  • consenso all’esecuzione dei lavori, quando il proprietario è l’esecutore dei lavori o quando lo sono locatari e familiari, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti.

Se l’immobile è un palazzo presente in un condominio, con parti da ristrutturare in comune, saranno necessari anche i seguenti documenti:

  • delibera dell’assemblea condominiale per gli interventi;
  • delibera di approvazione degli interventi;
  • delibera sulla modalità di ripartizione delle spese;
  • autocertificazione sulla natura dei lavori che verranno eseguiti.

Bonus Facciate: scadenza e rinnovo del bonus

La scadenza per il Bonus Facciate è fissata al 31 Dicembre 2022 con aliquota ridotta al 60%. Dopo tale data scadrà e non è certa la proroga al 2023, poiché il nuovo governo non ha ancora messo mano ai vari bonus casa.

Sulla Gazzetta Ufficiale è possibile consultare il testo ufficiale della Legge di bilancio, che descrive tutti i bonus previsti per il 2022.

 

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Superbonus 110%, cosa accadrà col nuovo Governo? Ipotesi, modifiche e possibili proroghe

Al centro dei discorsi attorno alla formazione del nuovo Governo Italiano c’è senza dubbio il Superbonus 110%.  Una misura importantissima per il comparto edile, che sta giungendo a scadenza per gli edifici unifamiliari e le unità indipendenti.

Se il nuovo esecutivo non modificherà la normativa vigente il Superbonus 110% avrà vita fino al 31 dicembre 2023, dopodiché si passerà alle detrazioni previste precedentemente (70% per il 2024 e 65% per il 2025). Fanno eccezione le aree che nel corso degli ultimi anni sono state interessate da calamità naturali, per le quali l’incentivo sarà valido al 110% fino al 2025.

Anche se diversi esponenti della nuova maggioranza in Parlamento assicurano che gli attuali beneficiari del maxi-incentivo saranno tutelati, per non pregiudicare le migliaia di pratiche già in atto, sembrerebbe che il nuovo Governo procederà con la modifica delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, riformulando tutta la disciplina che ruota attorno ai cosiddetti “bonus casa” attualmente in vigore.

Superbonus 110%, cosa cambierà?

Ancora non è possibile stabilire con certezza quali modifiche verranno apportate alla normativa, ma al momento pare certo che il maxi-incentivo subirà delle pesanti modifiche probabilmente già a partire dalla prossima Legge di Bilancio 2023. L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha annunciato che verranno presentate all’esecutivo proposte per mantenere intatto il Superbonus 110%, tramite il PNNR, per raggiungere gli obiettivi legati al risparmio energetico e alla messa in sicurezza antisismica. In questo modo si potrebbe salvaguardare un bonus edilizio già al centro di numerose modifiche negli ultimi anni che hanno comportato un notevole dispendio di risorse per le imprese, tra iter burocratici e pratiche bloccate. L’obiettivo minimo è una proroga fino a giugno 2024 per i condomini e giugno 2023 per le unità unifamiliari e indipendenti.

I primi spifferi dalla nuova maggioranza, però, lasciano presagire stravolgimenti alla normativa attuale: non si parla solo di Superbonus 110% ma di una riforma di tutti i bonus edilizi. Tra le indiscrezioni da Roma, una delle più accreditate sarebbe la sostituzione del Superbonus 110% con una nuova detrazione al 60 o al 70%. Un’aliquota decisamente inferiore che, al contrario del maxi-incentivo, verrebbe resa strutturale e definitiva.

Inoltre, tra le ipotesi, si starebbe anche valutando di diversificare gli incentivi sulla base del reddito del richiedente, concedendo una detrazione più bassa per i redditi maggiori e distinguendo tra prime e seconde case (queste ultime, usufruirebbero di bonus inferiori).

In definitiva, a oggi non si sa con certezza quale sia il destino del Superbonus 110%, tuttavia verranno tutelate le pratiche in corso. Le imprese, per ora, restano in attesa delle nuove disposizioni.

 

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Cos’è e come si calcola la volumetria di un edificio

Come si calcola la volumetria di un edificio?

Grazie al Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 12/2020 gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici rientrano di diritto nella definizione di “ristrutturazione edilizia”. Questi lavori possono essere effettuati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,  tenendo conto delle distanze definite per legge con i palazzi adiacenti o con qualsiasi altra struttura.

La stessa Legge 12/2020 consente anche, ove desiderato, di aumentare la volumetria degli edifici da ricostruire. Si può modificare la volumetria di un edificio se ciò è necessario per:

  • l’adeguamento alla normativa antisismica
  • l’applicazione della normativa sull’accessibilità
  • l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
  • promozione di interventi di rigenerazione urbana.

Quando si parla di calcolo di volumetria o cubatura in edilizia si intende la misurazione, espressa in metri cubi, del volume di un edificio. La volumetria di un edificio, si ottiene moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale.

Calcolo volumetria: operazione facile?

Il calcolo sembra semplice, ma le cose sono più complesse di quanto si potrebbe pensare. Quando si calcolano i metri cubi utili, bisogna tener conto, infatti, di una serie di prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali (gli odierni PUC) e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (le cosiddette N.T.A.). Bisogna rifarsi a questi documenti comunali quando, ad esempio, non c’è concordia tra i tecnici per quanto riguarda l’altezza reale da calcolare. Lo stesso discorso vale per le superfici esterne come quelle dei balconi o di altre estensioni della proprietà che, in linea teorica, non andrebbero inseriti nel calcolo della cubatura. Anche in questi casi è opportuno esaminare i regolamenti che possono variare da Comune a Comune, verificando parametri e limiti massimi previsti.

Grazie ai moderni software, la volumetria può essere calcolata facilmente partendo però da un sopralluogo e da misurazioni effettive eseguite sul posto, pertanto è necessario che il lavoro sia eseguito a regola d’arte sin dall’inizio, poiché ogni errore minimo nelle prime fasi andrà a pregiudicare quelle future e impedire un calcolo corretto. Proprio per queste ragioni e per la presenza di numerosi cavilli burocratici e disposizioni da rispettare, è utile recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure affidarsi a un tecnico per accertarsi di possedere tutte le informazioni corrette ed evitare errori (e le relative sanzioni).

 

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Piscina, che passione! Ma quali permessi occorrono per la costruzione?

Realizzare una piscina in giardino è il sogno di tante persone. Soprattutto in estate, con il caldo torrido che contraddistingue le ultime annate, una piscina domestica fornirebbe un sollievo piacevolissimo e un’opportunità di svago in qualunque momento della giornata.  Tra le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sulle piscine, la maggior parte riguardano autorizzazioni e permessi. In questo articolo cercheremo di fornire tutte le informazioni principali, per fugare ogni dubbio.

Occorrono delle autorizzazioni per costruire una piscina nel cortile di casa? La risposta è sì. In Italia infatti le piscine non rientrano nel campo dell’edilizia libera e dunque è necessario ottenere i relativi permessi per costruire. La normativa è complessa e regolamentata da accordi Stato-Regione recepiti e interpretati in modo diverso dai singoli governi regionali e, talvolta, dalle singole province.

Come districarsi tra le varie normative? Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, che saprà fugare ogni dubbio, o rivolgersi a un professionista che abbia esperienza nella realizzazione delle piscine nel territorio (il passaparola, come spesso accade, risolve tanti problemi).

Permessi per costruire una piscina

Come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato alla progettazione e presentare al Comune di pertinenza la richiesta del permesso di costruire.

Per la costruzione della piscina, il permesso di costruire è necessario quando:
– la piscina ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale
– le norme tecniche degli strumenti urbanistici la qualificano come intervento di nuova costruzione.

La domanda va presentata all’ufficio di pertinenza del Comune, insieme a:
– titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della piscina potrebbe essere soggetta agli oneri urbanizzazione, variabili da Comune a Comune, che possono pesare sulle spese burocratiche (art. 20 legge 380/2001). Per questo è bene avere idea delle spese globali per non sforare il budget che ci si era prefissati in partenza.

Piscine interrate: quando basta la DIA?

In alcuni casi è possibile realizzare la piscina in giardino con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività. Ciò è possibile quando c’è un rapporto di “pertinenza”, cioè la costruzione è progettata ad uso esclusivo e permanente dell’edificio principale, e si rispettino i seguenti punti:
– gli interventi hanno un volume pari o inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
– gli interventi non la qualificano come nuova costruzione secondo specifici regolamenti urbanistici, ambientali o paesaggistici del Comune.

La DIA deve essere presentata all’ufficio comunale da un professionista (geometra, architetto, ingegnere), che potrà verificare se nel Comune di pertinenza ci sono vincoli di tipo paesaggistico, storico-architettonico o di altro tipo nel piano regolatore.

Piscine non interrate: permesso non necessario

Il discorso cambia se la piscina non è interrata, ma viene poggiata fuori terra, al di sopra del suolo del giardino. In questo caso, la struttura viene considerata come arredo, al pari di un mobile o di un tavolino posizionato all’aperto. Inoltre si tratta di una costruzione mobile, che può essere rimossa e che non richiede interventi di ristrutturazione per essere posizionata e non costituisce una nuova volumetria a sé.

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Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

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Che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?

Una domanda che ci capita di sentire spesso e la cui risposta sembra semplice, è “ma che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?”. La differenza in effetti è definita da piccoli dettagli, dal punto di vista prettamente strutturale, mentre a livello giuridico e normativo la distanza è ben più ampia.

Cerchiamo di approfondire meglio la questione. Per lastrico solare si indica solitamente una superficie piana e calpestabile sita nella parte superiore di un edificio che svolge semplicemente la funzione di copertura. Se quest’area calpestabile è invece circondata da ringhiere o parapetti che consentano l’affaccio senza rischi alle persone che vi hanno accesso, allora la superficie prende il nome di terrazzo.

I lastrici solari nei condomini, come qualsiasi copertura, sono a servizio comune di tutti i proprietari. Le terrazze invece sono generalmente accessibili, ad uso esclusivo, dai proprietari degli appartamenti collegati.

A disposizione dei proprietari di terrazzo o di lastrico solare esistono vari bonus, come il Bonus Verde, qualora si voglia creare un orto urbano o un’area verde con manto erboso. L’agevolazione fiscale, confermata dalla Legge di Bilancio fino al 2024, rimborsa fino al 36% gli oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio. Oppure, la superficie calpestabile si presta bene all’installazione di pannelli fotovoltaici da collegare a un impianto per la generazione di energia elettrica: un investimento che può rivelarsi molto vantaggioso, considerando il continuo aumento dei costi delle bollette di gas e luce.

Se devi ristrutturare il tuo terrazzo o il tuo lastrico solare in Sardegna, contattaci per un preventivo.

 

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Bonus idrico: di cosa si tratta, lavori ammessi e scadenze (attenzione alla data del 30 giugno!)

Il bonus idrico è un incentivo statale dedicato a chi decide di effettuare lavori di miglioramento ed efficientamento dell’impianto idrico della propria abitazione. L’incentivo copre ad esempio la sostituzione componenti del bagno o della cucina (rubinetti, sanitari, etc) oppure la sostituzione di vecchie tubazioni con impianti nuovi o moderni apparecchi a ridotto flusso di acqua. Si tratta dunque di una risoluzione per favorire la sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi.

L’incentivo consiste in un rimborso fino a 1.000 euro delle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021 per questo tipo di interventi di efficientamento idrico all’interno di una singola unità immobiliare. Si potrà fare richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2022, ultimo giorno disponibile per inoltrare la domanda.

Per beneficiare del bonus idrico, il contribuente deve rendicontare spese relative a:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come sempre, la parola d’ordine è “tracciabilità” dei pagamenti. Sono infatti esclusi dal rimborso i pagamenti effettuati in contanti: tutte le transazioni di denaro, sia relative all’acquisto degli impianti che dei lavori murari o idraulici, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite “bonifico parlante” in ottemperanza del D.M. 395/2021, art. 4, comma 8.

Sono considerati validi anche gli acquisti online di materiali, purché si possa presentare una fattura elettronica opportunamente descrittiva del bene fornito e la documentazione delle specifiche tecniche del prodotto.

Bonu idrico prorogato fino al 2023

Chi invece ancora non ha effettuato alcun tipo di lavoro, grazie alla Legge di Bilancio L. 234/2021 può beneficiare della proroga di questo incentivo fino al 2023: saranno quindi rimborsabili anche i lavori effettuati durante tutto il 2022.

Attenzione, però: è meglio non aspettare l’ultimo momento per fare richiesta. Nell’ultima Legge di Bilancio è stata prevista una notevole riduzione della disponibilità finanziaria che passa dai 5 milioni di euro previsti per il 2021/2022 a solo 1,5 milioni di euro per il 2023. Il bonus infatti sarà disponibile fino ad eventuale esaurimento dei fondi: in questo caso vige la regola dell’ordine di presentazione della domanda. Quindi, ove possibile, meglio accelerare i tempi!

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Bonus facciate, come funziona? Le novità introdotte dalla proroga a tutto il 2022

Tutto quello che devi sapere sul bonus facciate 2022. La buona notizia è che l’agevolazione è stata prorogata con la legge di bilancio 2022, ma la cattiva notizia è che la detrazione scende dal 90% al 60%.  Scopriamo insieme come funziona il bonus facciate 2022 e come ottenerlo in vista dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione.

Bonus facciate 2022: le spese ammissibili

Secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi sulle

  • strutture opache della facciata,
  • su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
  • Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate 2022: a chi spetta?

Possono usufruire del bonus facciate 2022 tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Possono dunque fruire dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Cessione del credito e sconto in fattura

Come ormai siamo stati abituati dalle ultime leggi di bilancio, i contribuenti hanno diversi modi per ammortizzare le spese.  Il Bonus Facciate 2022 ammette la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la detrazione diretta, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Detrazione diretta

Il sistema classico è la detrazione diretta con la Dichiarazione dei Redditi, con ripartizione di 10 quote di pari importo per 10 anni.

Cessione del credito

Si può anche scegliere di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. La cessione può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) oppure istituti di credito e intermediari finanziari.

Sconto in fattura

Questa interessante opzione non è altro che uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Bonus facciate: documentazione necessaria

La legge di bilancio 2022  ha introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese.

I documenti da conservare, nel caso vengano richiesti successivamente per eventuali controlli sono:

  • Fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • Ricevute dei bonifici relativi ai pagamenti;
  • Titolo abilitativo in base alla tipologia di interventi da effettuare. Se l’intervento non necessita di autorizzazioni edilizie, si dovrà comunque possedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il tecnico abilitato assevera la congruità di lavori e spese, e in cui dev’essere indicata la data di inizio lavori;
  • Copia della richiesta di accatastamento dell’immobile, qualora la registrazione al Catasto fosse ancora in fase di approvazione;
  • Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • Copia della delibera assembleare e copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora gli interventi abbiano interessato le parti comuni di un edificio condominiale;
  • Dichiarazione di consenso agli interventi da parte del proprietario dell’immobile, qualora a sostenere le spese e a richiedere il beneficio sia il detentore o i familiari conviventi del proprietario/detentore;
  • Copia del visto di conformità, se si accede al bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito.
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Tettoie, pergolati e verande: tutto quello che c’è da sapere

Tettoie, pergolati e verande vengono considerati accessori edilizi minori. In realtà, soprattutto negli ultimi anni, questi accessori rientrano tra le strutture statisticamente più richieste dai privati, poiché consentono di sfruttare e vivere al meglio alcune aree , ottimizzando gli spazi ed estendendo la metratura “vivibile” della casa.

Ma che differenza c’è tra questi elementi edili? Si può procedere liberamente alla loro installazione? Occorrono permessi particolari? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Differenza tra tettoia e pergolato

La differenza le due opere consiste nel fatto che il pergolato è generalmente una struttura ornamentale, in legno o altro materiale leggero, aperta nei lati esterni e nella parte superiore e ha la funzione principale di regalare una zona d’ombra; invece una tettoia, per definizione, può essere utilizzata come riparo di beni materiali da sole e pioggia.

Dal punto di vista normativo la differenza è marcata. Il pergolato viene ricompreso nel glossario dell’edilizia libera, non necessitante di titoli abilitativi, mentre una tettoia è vincolata al rilascio di una concessione edilizia.

La veranda

La veranda è definita come un locale chiuso su tutti i lati da superfici vetrate con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente removibili. Le verande determinano quindi un aumento di volumetria e una modifica del prospetto dell’edificio: per questo la realizzazione di una veranda è anch’essa vincolata al rilascio di una concessione edilizia.

Se la copertura è di minima entità, ad esempio necessaria a contenere un impianto tecnico (ad esempio il riparo per una caldaia installata all’esterno), non è necessario alcun permesso e si rientra nel glossario dell’edilizia libera.

In caso di dubbio, comunque, è sempre consigliabile rivolgersi ad un tecnico specializzato prima di iniziare i lavori.

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Fotovoltaico: col Decreto Bollette semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici

Fotovoltaico: col Decreto Bollette in arrivo semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici

Negli ultimi mesi il Governo ha varato misure correttive importanti per il settore dell’edilizia. In particolare, l’articolo 9 del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) introduce una serie di semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici. Il Decreto Bollette apporta infatti importanti novità e agevolazioni per il settore energetico, con alcune disposizioni volte a ridurre i costi per le famiglie italiane e favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Le novità del Decreto Legge n. 17/2022

Con le nuove disposizioni gli interventi per installare pannelli fotovoltaici sono da ritenersi come lavori di manutenzione ordinaria. Una novità importante che comporta un deciso snellimento della burocrazia, dato che per l’installazione di un impianto fotovoltaico non sarà più necessario richiedere alcuna autorizzazione, salvo qualche eccezione. Rimane infatti obbligatorio il rilascio di apposita autorizzazione per gli impianti ricadenti in immobili o zone ritenuti di grande interesse pubblico. In questa fattispecie, infatti, è possibile realizzare gli interventi solo in seguito al permesso dell’ente competente.

I lavori di installazione dei pannelli solari per le case, saranno favoriti da procedure molto più snelle e rapide. In questo modo si potranno contenere i costi delle famiglie e semplificare la “transizione energetica”. Con le nuove disposizioni, gli interventi per installare impianti solari vengono equiparati a quelli di manutenzione ordinaria.

In definitiva e per riepilogare, con il Decreto Legge n. 17/2022:

  • le installazioni di impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e sono da realizzare in edilizia libera, senza vincoli di atti di assenso;
  • l’installazione di pannelli fotovoltaici può essere eseguita anche su manufatti o strutture differenti da edifici (tettoie, pergole, etc.);
  • l’installazione è possibile non soltanto sugli edifici ma anche sulle pertinenze come depositi, tettoie, terrazzi e giardini;
  • gli interventi per installare tali impianti sono possibili con qualsiasi modalità;
  • la semplificazione per il fotovoltaico è applicabile anche per quei tipi di immobili soggetti a vincoli paesaggistici, anche se non per tutti.

Il decreto introduce anche la possibilità, relativamente alle zone industriali, di effettuare interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici a copertura fino al 60% delle zone industriali di pertinenza.

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