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Bonus Ristrutturazioni e regime forfettario: come accedere agli incentivi?

Il Bonus Ristrutturazioni è uno degli incentivi di maggior successo del Governo Italiano. Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 50% per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, mirati al recupero, al restauro, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico, alle nuove costruzioni in caso di danneggiamento per cause climatiche.

Una domanda che ci viene posta spesso è quella relativa alla possibilità di accedere all’agevolazione fiscale (mediante Bonus Ristrutturazioni, ma non solo) anche da parte di contribuenti che hanno aperto una partita IVA con regime forfettario. Un regime particolarmente vantaggioso e molto utilizzato anche dai contribuenti residenti in Sardegna, ma che presenta anche lo svantaggio di non poter portare in detrazione le spese, comprese quelle per le ristrutturazioni edilizie.

Bonus Ristrutturazioni: chi può accedere all’incentivo?

Prima di tutto bisogna ricordare che si può accedere al Bonus Ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2021, ma che è attesa una proroga fino al 2024. I soggetti fiscali che possono godere del Bonus Ristrutturazioni sono:

  1. Persone fisiche che sostengono le spese, tra cui:
  • Proprietario e nudo proprietario;
  • Titolare di diritto reale di godimento, inquilino o comodatario;
  • Convivente senza matrimonio, coniuge, parenti diretti entro il 3° grado, parenti affini entro il 2° grado;
  • Coniuge separato al quale è stata assegnata la casa di proprietà dell’altro coniuge;
  1. Soci di cooperative divise e indivise;
  2. Soci delle società semplici;
  3. Imprenditori individuali, ad esclusione degli immobili merce o strumentali.

Regime forfettario: come si può accedere agli incentivi?

I soggetti in regime forfettario, non potendo portare in detrazione le spese, possono usufruire del Bonus Ristrutturazioni, così come di altri bonus casa ai quali prima non potevano accedere, grazie all’introduzione delle opzioni alternative: cessione del credito d’imposta o sconto in fattura immediato. La stesso discorso si applica anche per tutti gli altri bonus casa che ammettono almeno una delle due opzioni, ovvero il Superbonus 110%, l’Ecobonus, il Sismabonus, il Sismabonus Acquisti e il Bonus Facciate.

Un grande passo avanti, dal momento che, fino a maggio 2020, per i soggetti che non possedevano un’imposta lorda da detrarre era impossibile accedere agli incentivi fiscali, perché appunto l’unico modo di usufruirne era la detrazione d’imposta in sede di Dichiarazione dei Redditi. La cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura immediato, dunque, allarga la platea dei beneficiari degli incentivi fiscali e danno la possibilità di monetizzare il credito da subito senza attendere i tempi lunghi del rimborso rateizzato in sede di dichiarazione fiscale.

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Bonus facciate: come effettuare i pagamenti per avere accesso alle detrazioni?

Per accedere al Bonus facciate si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti per le altre detrazioni fiscali? La conferma arriva nella risposta ad un quesito pubblicato su Fisco Oggi, il giornale online dell’Agenzia delle Entrate .

Tra le domande frequenti dei cittadini, infatti, si annovera spesso il dubbio su quale tipologia di bonifico sia necessario utilizzare per i pagamenti da portare in detrazione fiscale, dal momento che diverse banche prevedono fino a quattro tipologie di bonifico (Ristrutturazione edilizia, Ecobonus 110, Bonus sisma, Bonus mobili) ma non un modello specifico per il Bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate conferma e ribadisce l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti per le spese da portare in detrazione mediante bonifico bancario, a prescindere dal tipo di intervento rischiesto. Per quanto riguarda il bonus facciate, si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti dagli istituti bancari ai fini dell’Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È opportuno ricordare che nel bonifico va sempre riportato il codice fiscale del beneficiario della detrazione (quindi di chi effettua il pagamento) e la Partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (l’impresa edile o la ditta che effettua i lavori). Inoltre è necessario indicare, nella causale del versamento, gli estremi della Legge 160/2019.

In alcuni casi potrebbe non essere possibile indicare gli estremi della legge. Come comportarsi? L’Agenzia delle Entrate risolve anche questo quesito. “Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.

Bonus facciate, attenzione alla scadenza!

La proroga del Bonus facciate sta generando aspri scontri tra il Governo e gli operatori del settore. L’esecutivo infatti avrebbe intenzione di non prorogare la detrazione. Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha invece dichiarato che “la misura è fondamentale per il decoro urbano” e ha annunciato battaglia affinché la misura venga prorogata.

Nel frattempo, si apre uno spiraglio grazie all’intervento il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prospettato un sistema per aggirare parzialmente l’ostacolo: pagare anticipatamente i lavori entro il 31 dicembre 2021 e realizzarli nel 2022. Un escamotage che – a monte di un pagamento anticipato – consentirebbe di usufruire delle detrazioni anche nel 2022.

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APE: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è regolato dal Decreto Legge 63, emanato nel 2013, che ha introdotto diversi obblighi di legge in materia di efficientamento energetico degli immobili. La normativa di riferimento si allinea alle linee guida europee in ambito energetico e si inserisce in un contesto di più ampio respiro, illustrando e disciplinando misure tese alla tutela dell’ambiente e alla preservazione delle risorse naturali.

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’attestazione di prestazione energetica è una certificazione, rilasciata da un professionista abilitato in merito, che elenca tutte le caratteristiche di un determinato immobile relativamente alle prestazioni energetiche dell’edificio, che vengono espresse mediante una scala di valori espresse in lettere dell’alfabeto (dalla A alla G). La scala si sviluppa infatti con 10 valori possibili. Il valore più alto è A4, primo gradino della graduatoria, fino alla lettera G che esprime, al contrario l’ultimo valore disponibile.

Ogni classe si caratterizza per un intervallo di consumo energetico, attraverso l’indice di prestazione energetica globale (EPgl: kWh al metro quadro per anno), necessario per riscaldare l’ambiente d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda sanitaria, illuminarlo e ventilarlo.

Andiamo a vedere, nella tabella di classificazione energetica degli edifici, le fasce di consumo di ciascuna classe:

  • Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl
  • Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl
  • Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl
  • Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl
  • Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl
  • Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl
  • Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl
  • Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl
  • Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl
  • Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Come viene redatto il certificato APE?

L’emissione della certificazione energetica APE è riservata, esclusivamente, a professionisti accreditati, ossia certificatori APE (possono essere geometri, ingegneri o architetti) che hanno una formazione specifica nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Il tecnico che rilascia la certificazione APE è responsabile in sede civile e penale della veridicità di quanto redatto.

Prima di redigere il documento il certificatore è tenuto a compiere tutta una serie di attività propedeutiche al rilascio dell’APE. Come prima cosa deve essere effettuato un sopralluogo nell’immobile oggetto di certificazione. Il tecnico inoltre dovrà raccogliere tutta la documentazione relativa all’impiantistica presente. Tra i documenti che il certificatore richiede ai proprietari dell’immobile ci sono le schede tecniche degli impianti, i dati catastali e tutti gli altri documenti utili alla stima del consumo energetico dei vari impianti.

Viene valutata anche l’eventuale presenza di impianti di produzione energetica alternativa, il tipo di infissi e il grado di efficienza degli impianti di riscaldamento.

Una volta completata la raccolta di tutte queste informazioni, il tecnico potrà effettuare i calcoli che permetteranno di elaborare la certificazione APE.

Quando serve presentare l’APE?

I passaggi di proprietà di un immobile che prevedano il pagamento di un corrispettivo economico (ad esempio la compravendita di un edificio) devono essere accompagnati dalla certificazione energetica APE, che viene allegata all’atto notarile. L’attestato è necessario anche nel caso in cui l’edificio sia oggetto di un annuncio di vendita pubblicato su un qualsiasi mezzo informativo.

L’APE è obbligatoria anche in caso di locazione dell’immobile e per edifici aperti al pubblico (sia in affitto che di proprietà).

Infine, ogni fabbricato di nuova costruzione deve essere accompagnato dall’APE, obbligatoria anche in caso di ristrutturazione (in particolare, per gli interventi edilizi che interessano oltre il 25% della superficie immobiliare).

Certificazione energetica: quanto costa?

Arriviamo alla domanda che tutti si faranno a questo punto. Quanto costa la certificazione energetica? Non è possibile fornire un’indicazione esatta, dal momento che non esiste un listino univoco e valido per tutti i professionisti del settore. Ogni professionista ha il suo prezzo, ma è comunque possibile stimare la spesa, mediando i costi attuali del mercato: il costo di un’APE, per un appartamento classico, si aggira attorno ai 300 euro.

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