Nel settore delle costruzioni, il tema delle tolleranze costruttive rappresenta un aspetto tecnico e normativo di grande rilevanza, soprattutto in fase di verifica della conformità degli immobili. Con l’entrata in vigore della Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, noto come “Decreto Semplificazioni”, sono stati introdotti importanti chiarimenti e limiti applicativi che hanno inciso significativamente sulla gestione delle difformità edilizie.
Le tolleranze costruttive in edilizia riguardano tutte quelle lievi difformità che si verificano durante la realizzazione di un’opera rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo, come ad esempio scostamenti nella cubatura, nella superficie coperta, nei distacchi tra fabbricati o nelle altezze. Si tratta di discrepanze spesso inevitabili in cantiere, dovute a fattori tecnici, materiali o esecutivi, che non incidono in modo sostanziale sulla sicurezza, sulla funzionalità o sulla destinazione dell’immobile.
La normativa introdotta con il Decreto Semplificazioni ha stabilito un principio fondamentale: non costituiscono violazione edilizia le difformità che rientrano entro un limite del 2% rispetto alle misure previste dal titolo abilitativo originario. Questo significa che, entro tale soglia, le variazioni sono considerate fisiologiche e non richiedono sanatorie o interventi correttivi, semplificando notevolmente le procedure tecniche e amministrative.
Questo limite del 2% si applica a parametri edilizi fondamentali quali volume, superficie, altezza e distanze, e rappresenta una soglia di tolleranza che consente di gestire in modo più realistico le complessità del processo costruttivo. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tali tolleranze non devono mai compromettere il rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.
Un ulteriore aspetto importante riguarda gli immobili sottoposti a vincoli, disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questi casi, la normativa prevede una maggiore attenzione: sono considerate tolleranze ammissibili solo le irregolarità geometriche o di finitura di lieve entità, nonché il posizionamento degli impianti, purché non venga alterato il valore tutelato del bene e non si verifichino violazioni delle norme in materia di agibilità o delle prescrizioni urbanistiche comunali.
Per imprese edili, progettisti e committenti, conoscere e applicare correttamente il concetto di tolleranza costruttiva è essenziale per evitare contenziosi, sanzioni o blocchi nelle pratiche edilizie. Affidarsi a professionisti qualificati e a imprese con esperienza consolidata rappresenta una garanzia fondamentale.
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Comprendere le tolleranze costruttive non significa solo conoscere una norma, ma saper interpretare correttamente il confine tra difformità accettabile e abuso edilizio. Un aspetto che, se gestito con competenza, può fare la differenza tra un’opera conforme e una potenzialmente problematica sotto il profilo tecnico e amministrativo.
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