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Cos’è e come si calcola la volumetria di un edificio

Come si calcola la volumetria di un edificio?

Grazie al Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 12/2020 gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici rientrano di diritto nella definizione di “ristrutturazione edilizia”. Questi lavori possono essere effettuati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,  tenendo conto delle distanze definite per legge con i palazzi adiacenti o con qualsiasi altra struttura.

La stessa Legge 12/2020 consente anche, ove desiderato, di aumentare la volumetria degli edifici da ricostruire. Si può modificare la volumetria di un edificio se ciò è necessario per:

  • l’adeguamento alla normativa antisismica
  • l’applicazione della normativa sull’accessibilità
  • l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
  • promozione di interventi di rigenerazione urbana.

Quando si parla di calcolo di volumetria o cubatura in edilizia si intende la misurazione, espressa in metri cubi, del volume di un edificio. La volumetria di un edificio, si ottiene moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale.

Calcolo volumetria: operazione facile?

Il calcolo sembra semplice, ma le cose sono più complesse di quanto si potrebbe pensare. Quando si calcolano i metri cubi utili, bisogna tener conto, infatti, di una serie di prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali (gli odierni PUC) e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (le cosiddette N.T.A.). Bisogna rifarsi a questi documenti comunali quando, ad esempio, non c’è concordia tra i tecnici per quanto riguarda l’altezza reale da calcolare. Lo stesso discorso vale per le superfici esterne come quelle dei balconi o di altre estensioni della proprietà che, in linea teorica, non andrebbero inseriti nel calcolo della cubatura. Anche in questi casi è opportuno esaminare i regolamenti che possono variare da Comune a Comune, verificando parametri e limiti massimi previsti.

Grazie ai moderni software, la volumetria può essere calcolata facilmente partendo però da un sopralluogo e da misurazioni effettive eseguite sul posto, pertanto è necessario che il lavoro sia eseguito a regola d’arte sin dall’inizio, poiché ogni errore minimo nelle prime fasi andrà a pregiudicare quelle future e impedire un calcolo corretto. Proprio per queste ragioni e per la presenza di numerosi cavilli burocratici e disposizioni da rispettare, è utile recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure affidarsi a un tecnico per accertarsi di possedere tutte le informazioni corrette ed evitare errori (e le relative sanzioni).

 

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Microcappotto termico: funzionamento e vantaggi

La tecnica a “cappotto” in edilizia definisce quelle tecniche di costruzione atte a isolare le pareti di un edificio sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico, “coprendolo” con un rivestimento coibente.

Il cappotto termico è il sistema più efficace per l’isolamento termico dell’involucro esterno delle strutture edili: una soluzione efficace in inverno (isola dal freddo) e anche in estate (isolamento dal calore) che svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione del risparmio energetico. Infatti, ogni edificio è soggetto a classificazione di classe energetica, che oltre a definire l’effettiva efficienza degli ambienti abitativi, concorre anche a determinare il valore dell’immobile in fase di compravendita.

Solitamente l’installazione del cappotto termico avviene sulle pareti esterne dell’edificio (più raramente su quelle interne, perché “ruberebbe” superficie utile calpestabile alle stanze. Si tratta in sostanza di panelli isolanti di spessore compreso tra 6 e 12 centimetri: il grado di isolamento dipende dal materiale utilizzato e dallo spessore dei pannelli.

Cappotto Termico e Microcappotto: le differenze

A differenza del tradizionale cappotto, il microcappotto termico è caratterizzato da uno spessore decisamente inferiore, garantendo comunque una buona resa. Il suo funzionamento è basato sulla stesura di una speciale vernice formata da microsfere che al loro interno contengono aria sottovuoto. Dalla loro granulometria e intensità dipende il livello di isolamento del microcappotto.

La differenza con il cappotto termico tradizionale dunque non consta solo nello spessore (nettamente inferiore) ma nelle tecniche di applicazione: se il cappotto prevede l’utilizzo di pannelli spessi dai 6 ai 12 centimetri, il microcappotto consente di limitarsi alla tecnica della pittura, decisamente meno complessa e invasiva.

Le principali caratteristiche del microcappotto termico sono:

  • è termoriflettente;
  • elimina i ponti termici;
  • è ignifugo;
  • è traspirante;
  • è resistente ai raggi UV;
  • è ecologico e ecosostenibile;
  • è adatto per applicazioni da interni e da esterni.

Il microcappotto termico è adatto alla riqualificazione edilizia nei casi in cui i vincoli architettonici sono da ostacolo o quando è richiesto l’utilizzo esclusivo di materiali naturali e ecosostenibili.

Microcappotto termico: vantaggi e svantaggi

La principale differenza tra le due soluzioni, come detto, è lo spessore: si parla di circa 5 millimetri di spessore rispetto ai 6-12 centimetri di un cappotto tradizionale. Inoltre i tempi di lavorazione sono decisamente inferiori ed è applicabile in qualsiasi situazione e in presenza di vincoli architettonici. Per la sua particolare caratteristica, inoltre, è fondamentale per evitare ponti termici negli angoli e nelle giunture.

Naturalmente, il microcappotto non garantisce le stesse prestazioni isolanti del cappotto tradizionale. Quindi la scelta tra le due tecniche sarà legata alle esigenze contingenti del momento.

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Ristrutturazione degli esterni: perché è meglio farla durante la bella stagione?

La ristrutturazione degli esterni si può suddividere in una serie di interventi indispensabili per chiunque abbia una casa con un giardino, un terrazzo o un balcone abitabile, oltre naturalmente agli interventi di manutenzione o rifacimento di tetto e facciata.

Sicuramente durante la bella stagione, che in Sardegna dura dalla primavera all’autunno inoltrato, si vivono maggiormente gli spazi esterni della casa: ma con le temperature che salgono è consigliabile fare tutta una serie di lavori che invece sarebbero meno consigliabili in inverno o in periodi particolarmente piovosi. Scopriamo perché.

Perché conviene ristrutturare in estate?

La risposta è molto semplice. Gli interventi all’esterno, con il caldo e con la luce del sole sono più rapidi da eseguire e soprattutto da portare a termine. L’esempio più comune è il tempo di asciugatura delle pitture (sia interne che esterne) e delle opere in cartongesso.

Un altro motivo per cui ristrutturare d’estate risulta più conveniente (anche economicamente) è perché se si deve intervenire sugli infissi, ci si possono permettere tempi di intervento “più lunghi” rispetto all’inverno. Si possono infatti lasciare aperture senza che gli ambienti si sfreddino troppo, con una dispersione di calore che andrebbe a impattare notevolmente sui costi per il riscaldamento. Tenuto conto dei continui rialzi del costo dell’energia elettrica (ma anche del prezzo degli altri combustibili, dal gas al pellet), sicuramente questo tipo di lavori è conveniente farli in estate.

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Piscina, che passione! Ma quali permessi occorrono per la costruzione?

Realizzare una piscina in giardino è il sogno di tante persone. Soprattutto in estate, con il caldo torrido che contraddistingue le ultime annate, una piscina domestica fornirebbe un sollievo piacevolissimo e un’opportunità di svago in qualunque momento della giornata.  Tra le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sulle piscine, la maggior parte riguardano autorizzazioni e permessi. In questo articolo cercheremo di fornire tutte le informazioni principali, per fugare ogni dubbio.

Occorrono delle autorizzazioni per costruire una piscina nel cortile di casa? La risposta è sì. In Italia infatti le piscine non rientrano nel campo dell’edilizia libera e dunque è necessario ottenere i relativi permessi per costruire. La normativa è complessa e regolamentata da accordi Stato-Regione recepiti e interpretati in modo diverso dai singoli governi regionali e, talvolta, dalle singole province.

Come districarsi tra le varie normative? Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, che saprà fugare ogni dubbio, o rivolgersi a un professionista che abbia esperienza nella realizzazione delle piscine nel territorio (il passaparola, come spesso accade, risolve tanti problemi).

Permessi per costruire una piscina

Come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato alla progettazione e presentare al Comune di pertinenza la richiesta del permesso di costruire.

Per la costruzione della piscina, il permesso di costruire è necessario quando:
– la piscina ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale
– le norme tecniche degli strumenti urbanistici la qualificano come intervento di nuova costruzione.

La domanda va presentata all’ufficio di pertinenza del Comune, insieme a:
– titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della piscina potrebbe essere soggetta agli oneri urbanizzazione, variabili da Comune a Comune, che possono pesare sulle spese burocratiche (art. 20 legge 380/2001). Per questo è bene avere idea delle spese globali per non sforare il budget che ci si era prefissati in partenza.

Piscine interrate: quando basta la DIA?

In alcuni casi è possibile realizzare la piscina in giardino con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività. Ciò è possibile quando c’è un rapporto di “pertinenza”, cioè la costruzione è progettata ad uso esclusivo e permanente dell’edificio principale, e si rispettino i seguenti punti:
– gli interventi hanno un volume pari o inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
– gli interventi non la qualificano come nuova costruzione secondo specifici regolamenti urbanistici, ambientali o paesaggistici del Comune.

La DIA deve essere presentata all’ufficio comunale da un professionista (geometra, architetto, ingegnere), che potrà verificare se nel Comune di pertinenza ci sono vincoli di tipo paesaggistico, storico-architettonico o di altro tipo nel piano regolatore.

Piscine non interrate: permesso non necessario

Il discorso cambia se la piscina non è interrata, ma viene poggiata fuori terra, al di sopra del suolo del giardino. In questo caso, la struttura viene considerata come arredo, al pari di un mobile o di un tavolino posizionato all’aperto. Inoltre si tratta di una costruzione mobile, che può essere rimossa e che non richiede interventi di ristrutturazione per essere posizionata e non costituisce una nuova volumetria a sé.

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Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

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Che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?

Una domanda che ci capita di sentire spesso e la cui risposta sembra semplice, è “ma che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?”. La differenza in effetti è definita da piccoli dettagli, dal punto di vista prettamente strutturale, mentre a livello giuridico e normativo la distanza è ben più ampia.

Cerchiamo di approfondire meglio la questione. Per lastrico solare si indica solitamente una superficie piana e calpestabile sita nella parte superiore di un edificio che svolge semplicemente la funzione di copertura. Se quest’area calpestabile è invece circondata da ringhiere o parapetti che consentano l’affaccio senza rischi alle persone che vi hanno accesso, allora la superficie prende il nome di terrazzo.

I lastrici solari nei condomini, come qualsiasi copertura, sono a servizio comune di tutti i proprietari. Le terrazze invece sono generalmente accessibili, ad uso esclusivo, dai proprietari degli appartamenti collegati.

A disposizione dei proprietari di terrazzo o di lastrico solare esistono vari bonus, come il Bonus Verde, qualora si voglia creare un orto urbano o un’area verde con manto erboso. L’agevolazione fiscale, confermata dalla Legge di Bilancio fino al 2024, rimborsa fino al 36% gli oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio. Oppure, la superficie calpestabile si presta bene all’installazione di pannelli fotovoltaici da collegare a un impianto per la generazione di energia elettrica: un investimento che può rivelarsi molto vantaggioso, considerando il continuo aumento dei costi delle bollette di gas e luce.

Se devi ristrutturare il tuo terrazzo o il tuo lastrico solare in Sardegna, contattaci per un preventivo.

 

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Cappotto termico: cos’è e com’è fatto e perché conviene il rivestimento esterno di un edificio

Il cappotto termico esterno è diventato un argomento molto dibattuto in quanto realizzabile, sia in sede di ristrutturazione che di nuova costruzione, usufruendo dei bonus statali per l’efficientamento energetico.

Come dice il nome stesso, si tratta di un’opera edile in grado di isolare l’edificio dall’ambiente esterno, allo scopo di avere una casa più fresca d’estate e più calda d’inverno, garantendo allo stesso tempo un’ottimizzazione e un efficientamento energetico che si traducono, infine, in un notevole risparmio nella bolletta elettrica e del gas.

Descrizione delle lastre del cappotto termico

Il cappotto termico esterno è composto da lastre, affiancate e posate come “piastrelle” sulle pareti esterne di un edificio. Ogni lastra è composta da più strati di materiali isolanti, che possono essere biologici o sintetici. I materiali biologici più utilizzati per creare il cappotto termico sono la fibra di legno, la fibra di vetro, il sughero e la lana di roccia.  Tra i materiali sintetici annoveriamo il poliuretano estruso, il poliuretano espanso e il PVC.

I materiali sintetici hanno solitamente un costo minore ma anche una resa minore rispetto a quelli naturali: oltre all’isolamento termico, infatti, bisogna valutarne anche il più rapido degrado nel tempo e l’isolamento acustico inferiore rispetto alle fibre naturali.

La posa del cappotto termico esterno

È importante che la posa dei pannelli isolanti venga eseguita da personale esperto e abilitato, sia per rispettare le normative (in particolare le indicazioni poste dalla certificazione UNI 11716:2018) e poter richiedere i bonus statali, sia per assicurarsi un lavoro a regola d’arte (ed evitare spiacevoli inconvenienti, come risalita di umidità o sbalzi termici). Dalla rasatura dell’intonaco all’incollaggio, dalla distanza tra lastre alla loro tassellatura, fino alla tinteggiatura finale, ogni step deve essere effettuato con la massima cura per assicurare la massima resa termica ed evitare dispersioni di calore.

In conclusione, dotare la propria abitazione di un cappotto termico esterno è un’opportunità da non perdere per chi desidera ottenere un risparmio energetico e abbracciare le politiche di sostenibilità ambientale, oltre a migliorare il comfort abitativo dell’immobile e vedere salire il suo valore sul mercato.

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Bonus idrico: di cosa si tratta, lavori ammessi e scadenze (attenzione alla data del 30 giugno!)

Il bonus idrico è un incentivo statale dedicato a chi decide di effettuare lavori di miglioramento ed efficientamento dell’impianto idrico della propria abitazione. L’incentivo copre ad esempio la sostituzione componenti del bagno o della cucina (rubinetti, sanitari, etc) oppure la sostituzione di vecchie tubazioni con impianti nuovi o moderni apparecchi a ridotto flusso di acqua. Si tratta dunque di una risoluzione per favorire la sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi.

L’incentivo consiste in un rimborso fino a 1.000 euro delle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021 per questo tipo di interventi di efficientamento idrico all’interno di una singola unità immobiliare. Si potrà fare richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2022, ultimo giorno disponibile per inoltrare la domanda.

Per beneficiare del bonus idrico, il contribuente deve rendicontare spese relative a:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come sempre, la parola d’ordine è “tracciabilità” dei pagamenti. Sono infatti esclusi dal rimborso i pagamenti effettuati in contanti: tutte le transazioni di denaro, sia relative all’acquisto degli impianti che dei lavori murari o idraulici, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite “bonifico parlante” in ottemperanza del D.M. 395/2021, art. 4, comma 8.

Sono considerati validi anche gli acquisti online di materiali, purché si possa presentare una fattura elettronica opportunamente descrittiva del bene fornito e la documentazione delle specifiche tecniche del prodotto.

Bonu idrico prorogato fino al 2023

Chi invece ancora non ha effettuato alcun tipo di lavoro, grazie alla Legge di Bilancio L. 234/2021 può beneficiare della proroga di questo incentivo fino al 2023: saranno quindi rimborsabili anche i lavori effettuati durante tutto il 2022.

Attenzione, però: è meglio non aspettare l’ultimo momento per fare richiesta. Nell’ultima Legge di Bilancio è stata prevista una notevole riduzione della disponibilità finanziaria che passa dai 5 milioni di euro previsti per il 2021/2022 a solo 1,5 milioni di euro per il 2023. Il bonus infatti sarà disponibile fino ad eventuale esaurimento dei fondi: in questo caso vige la regola dell’ordine di presentazione della domanda. Quindi, ove possibile, meglio accelerare i tempi!

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Bonus Verde 2022: ristrutturare i giardini ora è più conveniente

Insieme a tutte le agevolazioni per la ristrutturazione degli immobili, anche il Bonus Verde è stato confermato dalla Legge di Bilancio fino al 2024. Di cosa si tratta? Come si intuisce dal nome, il Bonus Verde è una detrazione fiscale riconosciuta per oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio.

Come specificato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, il bonus consiste in una detrazione Irpef sulle spese effettuate per gli interventi di:

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici costruiti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • progettazione e manutenzione, se collegate allo svolgimento di questi interventi.

L’agevolazione non è invece prevista per le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini già presenti, se non collegata ad un intervento innovativo o modificativo.

Bonus Verde 2022, tutte le cifre

La detrazione ammissibile è pari al 36% delle spese sostenute per un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione fiscale deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari valore da riportare in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi persone fisiche). Per il Bonus Verde non è consentito lo sconto in fattura né la cessione del credito. Il pagamento delle spese essere tracciabile e i documenti di pertinenza del bonus verde devono essere conservati per 10 anni per consentire eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Verde 2022, chi può beneficiarne?

Come menzionato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere all’agevolazione tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla scorta di un titolo idoneo, l’immobile su cui sono compiuti gli interventi e che hanno pagato le collegate spese.

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Bonus facciate, come funziona? Le novità introdotte dalla proroga a tutto il 2022

Tutto quello che devi sapere sul bonus facciate 2022. La buona notizia è che l’agevolazione è stata prorogata con la legge di bilancio 2022, ma la cattiva notizia è che la detrazione scende dal 90% al 60%.  Scopriamo insieme come funziona il bonus facciate 2022 e come ottenerlo in vista dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione.

Bonus facciate 2022: le spese ammissibili

Secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi sulle

  • strutture opache della facciata,
  • su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
  • Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate 2022: a chi spetta?

Possono usufruire del bonus facciate 2022 tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Possono dunque fruire dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Cessione del credito e sconto in fattura

Come ormai siamo stati abituati dalle ultime leggi di bilancio, i contribuenti hanno diversi modi per ammortizzare le spese.  Il Bonus Facciate 2022 ammette la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la detrazione diretta, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Detrazione diretta

Il sistema classico è la detrazione diretta con la Dichiarazione dei Redditi, con ripartizione di 10 quote di pari importo per 10 anni.

Cessione del credito

Si può anche scegliere di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. La cessione può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) oppure istituti di credito e intermediari finanziari.

Sconto in fattura

Questa interessante opzione non è altro che uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Bonus facciate: documentazione necessaria

La legge di bilancio 2022  ha introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese.

I documenti da conservare, nel caso vengano richiesti successivamente per eventuali controlli sono:

  • Fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • Ricevute dei bonifici relativi ai pagamenti;
  • Titolo abilitativo in base alla tipologia di interventi da effettuare. Se l’intervento non necessita di autorizzazioni edilizie, si dovrà comunque possedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il tecnico abilitato assevera la congruità di lavori e spese, e in cui dev’essere indicata la data di inizio lavori;
  • Copia della richiesta di accatastamento dell’immobile, qualora la registrazione al Catasto fosse ancora in fase di approvazione;
  • Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • Copia della delibera assembleare e copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora gli interventi abbiano interessato le parti comuni di un edificio condominiale;
  • Dichiarazione di consenso agli interventi da parte del proprietario dell’immobile, qualora a sostenere le spese e a richiedere il beneficio sia il detentore o i familiari conviventi del proprietario/detentore;
  • Copia del visto di conformità, se si accede al bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito.
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